Con recente Sentenza n. 122/21/06, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio si è espressa in materia di attribuzione o meno di un valore commerciale ai terreni verdi.
Nello specifico i Giudici hanno disposto che quando un terreno, compreso nel piano regolatore generale, è destinato a parcheggio, verde pubblico o attività ricreative, ad esso non è attribuibile alcun valore commerciale, in quanto costituente terreno non edificabile.
Tale conclusione appare in contrasto con la Sentenza n. 7676/2002, con la quale la Corte di Cassazione disponeva che le specifiche destinazioni del terreno sopracitate non giustificano la non applicazione del regime fiscale proprio dei terreni edificabili.
Fonte: www.seac.it
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