NULL
Altre Novità
14 Aprile 2007

Atti scritti e contratti verbali: Sentenza della Cassazione

Scarica il pdf

La Corte di Cassazione con Sentenza 14 marzo 2007, n. 5946, ha chiarito quale è la portata dell’art. 22, comma 1, D.P.R. n. 131/1986, in tema di registrazione di contratti enunciati in atti pubblici.

Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali soggetti a registrazione ma non registrati, si deve applicare l’imposta di registro anche su questi ultimi, versando inoltre la relativa sanzione.

La suprema corte con questa sentenza stabilisce che la registrazione e il pagamento dell’imposta di registro deve avvenire anche se vengono enunciati atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
21 Novembre 2025
Impairment Test: quando viene eseguito, definizione ed ambito di applicazione

...

21 Novembre 2025
Contributo centri estivi: cos’è?

...

21 Novembre 2025
Global Minimum Tax in Italia: definiti i nuovi adempimenti

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto