Con la Risoluzione 28 febbraio 2007, n. 27, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le risposte ai quesiti formulati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in tema di annullamento dei titoli di accesso a manifestazioni sportive o spettacolistiche ai sensi dell’art. 7, Decreto n. 13/07/2000.
L’Amministrazione finanziaria, riprendendo quanto già affermato nella Circolare n. 165/2000, ha chiarito che il titolo di accesso può essere legittimamente annullato, tramite idonea registrazione, nei seguenti casi:
- in via generale entro il quinto giorno lavorativo successivo al momento iniziale dell’evento; tale termine è da ritenersi perentorio;
- immediatamente nel caso in cui il titolo di accesso sia emesso per errore, ma non ancora rilasciato;
- entro i termini di versamento delle imposte qualora l’evento non dovesse effettuarsi e sia previsto il rimborso dei corrispettivi.
Infine nella Risoluzione viene sancita l’impossibilità di emettere un abbonamento in sostituzione di uno smarrito o rubato in quanto l’art. 7, Decreto n. 13/07/2000 non prevede, in questi casi, la possibilità di annullamento del titolo originale.
Fonte: www.seac.it
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