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31 Luglio 2010

Ambito di applicazione dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni in caso di trasferimenti di quote sociali ed azioni. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Con la Risoluzione n. 75 del 26 luglio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo all’ambito di applicazione dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 3, comma 4-ter del Testo Unico sull’imposta sulle successioni, con riferimento ai trasferimenti di aziende, quote sociali ed azioni a favore dei discendenti e del coniuge.

Nell’ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano quote o azioni emesse da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, l’esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni che consente agli aventi causa (discendenti e coniuge) di acquisire oppure integrare il controllo previsto dall’art. 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, ossia quell’ipotesi di “controllo di diritto” nella quale un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società (più del 50 per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria).

Per il computo della percentuale di controllo rilevante ai fini dell’esenzione dall’imposta sulle successioni assumono rilievo, in aggiunta ai diritti di voto esercitabili direttamente dal soggetto beneficiario che detiene le partecipazioni, anche quelli che tale soggetto è in grado di esercitare per il tramite di società controllate. Per quanto riguarda le partecipazioni detenute in via indiretta, rileveranno esclusivamente quelle detenute per il tramite di società che il soggetto beneficiario controlla ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, del codice civile.

Viene precisato che l’esenzione dall’imposta di successione e donazione è subordinata, in ogni caso, alla circostanza che gli aventi causa rendano apposita dichiarazione circa la loro volontà di proseguire l’attività d’impresa o di mantenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. E tale dichiarazione di impegno deve essere comunque resa esclusivamente dai soggetti aventi causa del trasferimento, anche quando il controllo sia esercitato da questi per il tramite di altre società.

 

 

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