Con Sentenza n. 165/04/2009, la CTR di Genova ha chiarito che le aziende di agriturismo non sono assoggettate a TARSU e che comunque, non possono essere assimilate, ai fini del versamento del citato tributo, alle aziende alberghiere.
Secondo i giudici, trova applicazione l’articolo 2, Legge n. 730/1985 il quale stabilisce che l’attività agrituristica deve essere considerata attività agricola e pertanto gode di tutte le agevolazioni previste per detto settore; inoltre, non è rinvenibile affinità tra le strutture agrituristiche e quelle alberghiere recettive, come sostenuto dall’ufficio tributi.
Fonte: www.seac.it
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