Con Sentenza n. 72/22/08, la CTR Lazio, ammette la possibilità di usufruire delle agevolazioni prima casa anche in caso di acquisto dell’immobile per usucapione, stabilendo, però, che nella sentenza dichiarativa di usucapione, il giudice indichi che si tratta dell’acquisto della prima casa (o sua pertinenza).
La possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali anche da parte dell’usucapiente è, tuttora, questione controversa sia da parte della giurisdizione di merito che dell’Amministrazione finanziaria.
In questa sentenza, la Commissione tributaria ammette l’applicazione dell’imposta di registro ridotta anche se l’acquisto è avvenuto per usucapione a condizione, però, che la sentenza (dichiarativa) del giudice indichi espressamente che l’immobile acquisito costituisca abitazione principale per l’acquirente.
Fonte: www.seac.it
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