Con Circolare 7 giugno 2010, n. 31, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi interpretativi in merito all’applicazione delle agevolazioni “prima casa”.
In particolare, il documento di prassi evidenzia, tra l’altro, che i benefici relativi all’acquisto della “prima casa” sono applicabili anche nei seguenti casi:
- acquisto di una pertinenza destinata a servizio di un’abitazione precedentemente acquisita senza benefici;
- acquisto della pertinenza di un immobile acquisito allo stato rustico che non ha fruito dell’agevolazione;
- acquisto di ulteriore unità da destinare ad ampliamento di quella acquistata in precedenza, senza beneficiare dell’agevolazione in esame, se formanti un’unica abitazione.
Fonte: www.seac.it
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