Con Risoluzione 14 giugno 2007, n. 135, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, dei conferimenti di immobili a seguito di trasformazione di un’azienda municipalizzata in società di capitali.
Nel caso di specie, il Comune ha deliberato la trasformazione dell’azienda speciale in società di capitali, in cui il conferimento di beni immobili alla costituenda società è avvenuto in un momento successivo. L’art. 115, comma 6, D.Lgs. n. 267/2000 prevede l’esenzione fiscale in caso di assegnazione di beni di proprietà di enti locali alle società di capitali nate a seguito di trasformazione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la norma agevolativa richiede la contestualità dell’assegnazione dei beni con la procedura di trasformazione, essendo necessaria, “quanto meno, una connessione funzionale sotto il profilo giuridico-formale“. Trattandosi di disposizione agevolativa, e quindi derogatoria al normale regime fiscale, l’art. 115, comma 6, D.Lgs. n. 267/2000 non è suscettibile di interpretazione estensiva.
Fonte: www.seac.it
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