La Corte di Cassazione e la CTR Lazio, rispettivamente con Sentenza n. 2071/2008, e Sentenza 19 marzo 2008, n. 15/36/08, hanno stabilito che le agevolazioni fiscali previste per la prima casa competono anche in caso di acquisto del solo diritto di nuda proprietà e sono applicabili retroattivamente dalla decorrenza della legge istitutiva dell’agevolazione.
L’acquirente della nuda proprietà è tenuto chiaramente a possedere tutti i requisiti richiesti per beneficiare dell’agevolazione; secondo tale orientamento, inoltre, egli dovrà destinare l’immobile a propria abitazione dopo la consolidazione dell’usufrutto con la nuda proprietà.
Fonte: www.seac.it
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