Con Sentenza n. 35/5/2009, la CTP di Alessandria si è espressa in merito alla concessione dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa prevista dal D.P.R. n. 131/86.
I giudici tributari hanno sancito il principio secondo cui l’agevolazione fiscale in esame spetta anche per l’acquisto di una nuova unità immobiliare destinata ad essere accorpata ad una preesistente (che beneficia della legge sulla prima casa) ed acquistata in un momento successivo alla precedente.
In sostanza, il beneficio fiscale s’intende esteso al secondo acquisto, non solo quando le due unità sono acquistate contemporaneamente, ma anche quando gli atti di compravendita sono intervenuti a distanza di tempo l’uno dall’altro, purchè le due unità costituiscano un unico corpo immobiliare.
Fonte: www.seac.it
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