L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 296 del 14 luglio 2008 ha precisato che l’anno bisestile non incide nella determinazione della misura giornaliera degli interessi da applicare per la regolamentazione delle violazioni secondo le disposizioni del ravvedimento operoso ; tale misura si calcola, dunque, assumendo in ogni caso l’anno di 365 giorni.
Gli interessi dovuti, comunque, dovranno commisurarsi ai giorni di effettivo ritardo nell’adempimento, tenendo conto anche dell’eventuale 29 febbraio.
Fonte: www.seac.it
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