Con Circolare 16 febbraio 2009, n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio, che il c.d. “Decreto anticrisi” ha introdotto nell’ambito della disciplina dell’accertamento con adesione.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria precisa che la definizione dell’accertamento tramite adesione all’invito al contraddittorio:
- si perfeziona con la comunicazione e con il pagamento delle somme dovute (o della prima rata se il contribuente ha optato per la rateazione);
- comporta la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo e la possibilità di pagare ratealmente senza prestare garanzie (il mancato pagamento delle rate successive comporta l’iscrizione a ruolo del debito residuo ed una sanzione del 30%);
- non è ammessa qualora l’invito sia stato preceduto da un pvc definibile ai sensi dell’articolo 5-bis, D.Lgs. n. 218/97, a meno che l’Ufficio non abbia provveduto a modificare l’imponibile o le imposte rispetto al verbale.
Fonte: www.seac.it
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