NULL
Altre Novità
2 Maggio 2001

Adeguamento agli Studi di Settore

Scarica il pdf

La Risoluzione del 24.4.2001 n. 52 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’adeguamento da parte del contribuente, agli studi di settore entrati in vigore prima del 2000 comporta due differenti ripercussioni a seconda che si parli di Iva oppure di Irpef ed Irap.

Per la ciò che concerne le conseguenze ai fini Iva, si applica una sanzione del 30% sul tardivo, insufficiente od omesso versamento, salva l’ipotesi di ravvedimento operoso.

Ai fini Irpef ed Irap, secondo l’Agenzia delle Entrate non vi sono conseguenze sanzionatorie.

Articoli correlati
13 Settembre 2024
Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su Welfare aziendale e Irpef

Non sono soggetti a tassazione Irpef i rimborsi spese relativi a iniziative di tipo...

13 Settembre 2024
Imposta minima globale: approvate le misure attuative

È stato completato il quadro normativo nazionale per l’imposta minima globale, che...

13 Settembre 2024
Credito d’Imposta piccoli comuni sardi: nuovo codice tributo per F24

Le imprese situate in Sardegna hanno un nuovo codice tributo per i piccoli comuni sardi...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto