Con Risoluzione 30 gennaio 2009, n. 28, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di acquisto di un terreno con patto di riservato dominio, l’effetto traslativo della proprietà si verifica all’atto di pagamento dell’ultima rata (art. 1253 C.c.).
E’ da tale momento (pagamento dell’ultima rata), inoltre, che inizia a decorrere il termine di cinque anni di possesso richiesto affinché l’eventuale plusvalenza realizzata, in caso di rivendita del bene, non sia sottoposta a tassazione.
Fonte: www.seac.it
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