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17 Luglio 2010

Accordo di riduzione del canone locatizio: non è obbligatoria la registrazione.

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Con la Risoluzione del 28 giugno 2010, n. 60, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’accordo di riduzione del canone di locazione non deve essere obbligatoriamente portato a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria.

Ciò in quanto tale accordo non costituisce un’ipotesi di cessione, risoluzione o proroga del contratto di locazione originario, nè rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 19, D.P.R. 131/1986, che prevede l’obbligo di registrare qualsiasi evento successivo alla registrazione che dia luogo ad ulteriore liquidazione di imposta, (come un aumento del canone di locazione).

Tuttavia, poichè la riduzione del canone di locazione comporta una riduzione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro, dell’Iva e delle imposte sui redditi e, quindi, una riduzione dell’imposta dovuta, si potrà avere interesse a registrare volontariamente l’atto per attribuire alla modifica contrattuale una data certa che possa rilevare ai fini probatori nei confronti dei terzi. E ciò sarà possibile in base all’art. 8 del D.P.R. n. 131 del 1986 che dispone che, pur in assenza di un obbligo di legge, chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto. L’imposta sarà dovuta nella misura di 67 Euro, oltre all’imposta di bollo di 14,62 Euro per ogni foglio della scrittura privata tra il locatore ed il conduttore.      

 

 

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