Con Risoluzione 11 marzo 2008, n. 84, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile modificare la percentuale dell’acconto per l’imposta sui premi assicurativi (dovuta ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis, Legge n. 1216/61) sulla base di un metodo previsionale. Pertanto, l’impresa è tenuta a versare entro i termini stabiliti (30 novembre 2008) il 12,50% dell’imposta liquidata nell’anno precedente.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, inoltre, che il contribuente può:
- scomputare l’acconto versato a novembre 2007 dall’ammontare dei versamenti mensili da effettuare a partire da febbraio 2008;
- scomputare l’ammontare corrispondente alla somma residua dal versamento da effettuare entro il 30 novembre 2008 a titolo di acconto per l’anno 2009 (se l’acconto versato lo consente e non è stata presentata istanza di rimborso).
Fonte: www.seac.it
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