NULL
Altre Novità
17 Marzo 2008

Acconto d’imposta sui premi assicurativi senza metodo previsionale: Risoluzione delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 11 marzo 2008, n. 84, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile modificare la percentuale dell’acconto per l’imposta sui premi assicurativi (dovuta ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis, Legge n. 1216/61) sulla base di un metodo previsionale. Pertanto, l’impresa è tenuta a versare entro i termini stabiliti (30 novembre 2008) il 12,50% dell’imposta liquidata nell’anno precedente.

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, inoltre, che il contribuente può:

  • scomputare l’acconto versato a novembre 2007 dall’ammontare dei versamenti mensili da effettuare a partire da febbraio 2008;
  • scomputare l’ammontare corrispondente alla somma residua dal versamento da effettuare entro il 30 novembre 2008 a titolo di acconto per l’anno 2009 (se l’acconto versato lo consente e non è stata presentata istanza di rimborso).

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
11 Luglio 2025
Concordato preventivo biennale 2025-2026: come aderire, novità e istruzioni

Cos'è il concordato preventivo biennale (CPB)? Il Concordato Preventivo Biennale...

11 Luglio 2025
La riforma del lavoro autonomo

Il lavoro autonomo è definito, dall’art. 2222 del c.c., come una prestazione che...

11 Luglio 2025
Oro e anagrafe dei rapporti finanziari: novità e chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate ha fornito nuove precisazioni sull’obbligo, da parte degli...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto