La Finanziaria 2008 ha previsto che, a decorrere dal 2008, è attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota dell’accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali.
Con Risoluzione 9 maggio 2008, n. 191, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo che consente di attribuire alle predette regioni la quota di accisa spettante.
Per effettuare il versamento va utilizzato il modello F24 Accise con l’esposizione del nuovo codice tributo:
- “2837“: “Accisa sul gasolio per uso autotrazione, immesso in consumo nel territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario – Legge n. 244/2007, art. 1, c. 298“.
L’Amministrazione finanziaria ha inoltre chiarito che, a decorrere dal 1º maggio 2008, il versamento della quota dovuta dai soggetti obbligati è eseguito mensilmente, contestualmente e con le stesse modalità di pagamento dell’accisa.
I soggetti tenuti al versamento, in sede di compilazione del modello di versamento dovranno indicare nel campo “ente” il carattere D, nel campo “provincia” la sigla della provincia competente per l’imposta, nel campo “codice identificativo” il codice ditta.
Fonte: www.seac.it
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