Con Sentenza 23 luglio 2009, n. 17210, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accertamento viziato da irregolarità procedurali deve considerarsi valido nel caso in cui lo stesso contribuente controllato manifesti, anche non espressamente ma con comportamenti concludenti, la volontà di collaborare con l’Ufficio procedente per chiarire la propria posizione.
Secondo i giudici, infatti, la collaborazione del cittadino sottoposto a verifica supera qualsiasi questione sulla regolarità procedurale dell’attività di accertamento, in quanto la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica, compiuta senza muovere alcuna contestazione all’operato dei funzionari del fisco, equivale ad accettare il loro operato.
In tali casi, pertanto, sono pienamente utilizzabili, ai fini del controllo tributario, le risultanze scaturenti dall’accertamento “viziato”.
Fonte: www.seac.it
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