Con Sentenza 26 febbraio 2010, n. 4741, la Corte di Cassazione ha stabilito che deve essere ritenuto valido l’accertamento fiscale fondato sulle indagini eseguite sui conti bancari, anche se il procedimento penale, attinente la medesima vicenda fattuale, è coperto da segreto istruttorio.
Infatti, la necessità dell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, per la trasmissione di informazioni acquisite nell’ambito di un procedimento penale, è prevista esclusivamente a salvaguardia del segreto delle indagini penali e non a tutela del contribuente; ne deriva che è consentito derogare al segreto istruttorio, a fronte dell’interesse pubblico ad un corretto accertamento tributario.
Fonte: www.seac.it
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