Con Sentenza 28 aprile 2010, n. 10137, la Corte di Cassazione, in contrasto con le posizioni assunte dalla stessa in precedenza, ha stabilito che gli accertamenti fondati su accessi illeciti da parte della Guardia di finanza non sono validi.
In particolare, l’atto impositivo non assume valore, quando gli agenti accertatori, senza previa autorizzazione, abbiano rinvenuto una contabilità parallela trovata al di fuori dell’azienda.
Al fine di ritenere legittimo l’accertamento risulta necessario che, in presenza di verifiche non autorizzate, vi sia una connessione tra il contribuente ed i locali in cui sono stati trovati i documenti.
Fonte: www.seac.it
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