Con Sentenza 3 luglio 2009, n. 15717, la Corte di Cassazione ha stabilito che i giudici tributari, nel caso in cui non siano concordi con i criteri adottati dall’Amministrazione finanziaria nella determinazione del reddito del contribuente, non possono annullare gli atti di accertamento induttivo.
Secondo la Suprema Corte, infatti, la pronuncia di annullamento dell’accertamento induttivo è ammessa “solo nelle ipotesi di vizi formali dell’accertamento o di altri atti pregressi su cui esso si fondi“.
Le Commissioni tributarie, tuttavia, hanno il potere di controllare l’operato dell’Amministrazione finanziaria e, sulla base di criteri di ragionevolezza, possono stabilire l’ammontare delle imposte dovute dal contribuente in misura diversa da quelle previste nell’atto impositivo.
Fonte: www.seac.it
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