Con Sentenza 7 aprile 2006, n. 8253, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla procedura di accertamento basata sulle indagini bancarie.
In particolare, è stato disposto che l’Amministrazione finanziaria ha la possibilità di emanare avviso di accertamento parziale giustificato dalla verifica delle movimentazioni bancarie accertate dalla Guardia di Finanza, anche nel caso in cui non vi sia stato precedente contraddittorio. L’invio dell’avviso di accertamento può pertanto avvenire anche se il contribuente non è stato convocato al fine di dimostrare l’utilizzo del conto.
Fonte: www.seac.it
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