Con Sentenze 18 dicembre 2009, nn. 26635, 26636, 26637 e 26638, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che gli studi di settore ed i parametri, che costituiscono presunzioni semplici ai fini dell’accertamento del reddito, devono essere necessariamente ancorati alle risultanze conseguenti al contraddittorio col contribuente.
In particolare, lo scostamento rispetto a Gerico, che deve determinare una grave incongruenza tra ricavi dichiarati e quelli calcolati in base agli studi di settore, non può essere valutato solo in virtù dei risultati del software, ma è necessario tenere in considerazione quanto emerso nel corso del contraddittorio.
Gli studi di settore ed i parametri, infatti, che sono semplicemente indici tali da evidenziare una possibile anomalia del reddito dichiarato, comunque non tengono conto della singola posizione soggettiva del contribuente, in relazione all’attività di lavoro svolta.
Fonte: www.seac.it
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