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27 Settembre 2010

Abolizione del canone RAI per soggetti di età pari o superiore a 75 anni. Condizioni per l’applicazione del beneficio fiscale

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Con la Circolare n. 46 del 20 settembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha precisato i criteri e le modalità da osservare ai fini dell’applicazione del beneficio dell’esenzione dal canone RAI previsto dalla legge finanziaria 2008.

La normativa stabilisce che colui che richiede l’agevolazione deve:

– aver compiuto 75 anni entro il termine per il pagamento del canone RAI (31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno). Il requisito, secondo quanto indicato dall’Agenzia, deve sussistere alla data in cui viene attivato l’abbonamento;

– non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge (che siano titolari di un reddito proprio, precisa l’Agenzia);

– possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad Euro 516,46 per tredici mensilità (6.713,98 Euro). Il reddito che rileva è quello che si riferisce all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che bisogna tener conto di ogni reddito che entra nella disponibilità del beneficiario e del suo coniuge convivente, indipendentemente dall’assoggettamento del reddito alla tassazione ordinaria prevista ai fini dell’IRPEF. Sono comunque esclusi dal calcolo: i redditi esenti da IRPEF, come le pensioni di guerra e le pensioni erogate ad invalidi civili, il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, gli altri redditi assoggettati a tassazione separata. 

Per fruire dell’esenzione, gli interessati devono compilare l’apposito modello (dichiarazione sostitutiva), allegato alla circolare e pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione deve poi essere consegnata presso un ufficio locale o territoriale dell’Agenzia delle Entrate o inviata con raccomandata all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino, Sportello Abbonamenti TV (unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore), entro il 30 aprile di ciascun anno, nel caso si richieda per la prima volta l’esenzione. Se l’esenzione è richiesta per il secondo semestre dell’anno, la scadenza è il 31 luglio. Per gli anni successivi, non è necessario presentare nuove dichiarazioni.

Per l’anno in corso, per beneficiare dell’esenzione del canone dovuta per il secondo semestre, la dichiarazione deve essere consegnata o inviata entro il 30 novembre 2010. La stessa data di scadenza vale per coloro che negli anni 2008, 2009 e 2010 non hanno effettuato il versamento del canone ed erano in possesso dei requisiti per beneficiare dell’esenzione, ma non hanno ancora trasmesso nessuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate. 

Sono tenuti a presentare la dichiarazione anche coloro che intendono richiedere il rimborso dei canoni versati negli anni 2008, 2009 e 2010, essendo stati in possesso in quegli anni dei requisiti prescritti dalla legge. La dichiarazione dovrà essere consegnata o inviata unitamente all’istanza di rimborso, predisposta secondo il modello fornito dall’Agenzia delle Entrate.  

 

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