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Novità Irpef - Ires
17 Ottobre 2014

Detrazione delle erogazioni liberali in favore delle Onlus: è ancora applicabile agli enti non commerciali

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 89 del 17 ottobre 2014, si è occupata della questione della detraibilità dall’Ires dovuta dagli enti non commerciali delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle Onlus.

I dubbi posti all’attenzione dell’Agenzia derivano dalle novità normative in materia. In particolare, la Legge n. 96 del 6 luglio 2012 ha apportato alcune modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato che le disposizioni fiscali prevedono la possibilità di beneficiare della detrazione sia in caso di erogazioni effettuate da persone fisiche (articolo 15 del TUIR), sia in caso di erogazioni effettuate da soggetti titolari di redditi d’impresa o da enti non commerciali (articoli 100 e 147 del TUIR).

All’articolo 147 del TUIR sono elencati gli oneri detraibili dall’imposta dovuta dagli enti non commerciali. In questa disposizione, sono richiamati alcuni oneri considerati detraibili per le persone fisiche. In particolare, è presente un riferimento alla disposizione relativa alla detraibilità delle erogazioni liberali alle Onlus, però, ormai sostituita da altra disposizione, a seguito degli interventi di modifica introdotti con la Legge n. 96 del 2012.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non si deve ritenere che il legislatore abbia, in tale modo, voluto escludere la detraibilità delle erogazioni liberali in questione soltanto per gli enti non commerciali.

Da un’interpretazione sistematica delle norme, deve, quindi, intendersi il richiamo contenuto nell’articolo 147 del TUIR, come riferito anche alla nuova disposizione che prevede la detraibilità delle erogazioni. Pertanto, le liberalità in favore delle Onlus devono continuare a considerarsi detraibili dall’imposta dovuta dagli enti non commerciali nella misura del 19 %, stabilita nel medesimo articolo 147 del TUIR.

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