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24 Maggio 2014

Tassazione separata: la cartella di pagamento deve essere preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione

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La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 11000 del 20 maggio 2014, ha ricordato l’articolo 1, comma 412, della Legge n. 311 del 2004 secondo il quale l’Agenzia delle Entrate deve comunicare ai contribuenti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito della liquidazione relativamente ai redditi assoggettati a tassazione separata. 

Inoltre, la relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo d’imposta 2001, dovrà essere versata mediante modello di pagamento precompilato dalla medesima Agenzia delle Entrate.

Ancora, secondo la suddetta normativa, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione si procederà all’iscrizione a ruolo, con l’applicazione della sanzione e degli interessi, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, non era stato comunicato dall’Agenzia delle Entrate l’esito della liquidazione al contribuente, come previsto dalla normativa in questione, e ciò, secondo la Suprema Corte, aveva determinato una violazione del procedimento di liquidazione dal quale consegue la nullità del provvedimento impugnato dal contribuente medesimo, ossia la cartella di pagamento con la quale era stata liquidata l’imposta dovuta a conguaglio per i redditi soggetti a tassazione separata ed erano state irrogate le relative sanzioni.

La Corte di Cassazione ha, inoltre, affermato che non assume rilevanza la circostanza che ricorrano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, circostanza richiamata dalla Commissione Tributaria Regionale nella pronuncia impugnata dall’Agenzia delle Entrate dinanzi alla Corte medesima.

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