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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

SIC-27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing – Informazioni integrative

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10. Nella identificazione dell’informativa ritenuta necessaria per comprendere l’accordo e il trattamento contabile adottato devono essere considerati tutti gli aspetti di un accordo che, nella sostanza, non coinvolgono un contratto di leasing in base a quanto disposto nello IAS 17. Un’Impresa deve indicare per ogni esercizio in cui l’accordo è efficace quanto segue:

(a) una descrizione dell’accordo incluso:

(i) il bene in oggetto e qualsiasi relativo vincolo d’uso;

(ii) la durata dell’accordo e le altre fondamentali condizioni previste nell’accordo;

(iii) le operazioni tra loro collegate, incluse eventuali opzioni; e

(b) il trattamento contabile applicato a qualsiasi compenso ricevuto, l’importo rilevato come ricavo nell’esercizio, e le voci di conto economico in cui lo stesso è stato allocato.

11. L’informativa richiesta in accordo al paragrafo 10 della presente Interpretazione deve essere fornita individualmente per ciascun accordo o congiuntamente per ciascuna classe di accordi. Una classe è un gruppo di accordi con attività sottostanti di natura simile (per esempio, centrali nucleari).

Data dell’approvazione: febbraio 2000.

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