Con Risoluzione 25 febbraio 2009, n. 53, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le indennità e i rimborsi percepiti “una tantum per servizi fuori sede” dai Vigili del fuoco, concorrono a formare le indennità di trasferta, di cui al comma 5, art. 51, TUIR in quanto remunerano l’attività prestata in una località distante in modo significativo dalla sede di servizio.
Le somme eventualmente riconosciute per trasferte all’interno del territorio del Comune in cui è ubicata la sede di lavoro sono invece interamente ricomprese nella determinazione della base imponibile.
Fonte: www.seac.it
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