Con Sentenza 3 ottobre 2008, n. 157/1/08, la Commissione tributaria regionale di Reggio Emilia ha stabilito che le sopravvenienze passive derivanti da errori compiuti nella contabilità in esercizi precedenti, sono da considerarsi oneri straordinari da imputare a Conto Economico nella voce E21 – oneri straordinari. Pertanto, ai fini del calcolo del valore della produzione, tali sopravvenienze passive sono irrilevanti ai fini IRAP.
Secondo la CTR, infatti, nel caso analizzato, la sopravvenienza passiva, anche se derivante da precedenti esercizi, non era generata dal normale aggiornamento di stime ma da errori nella tenuta della contabilità e, quindi, non poteva essere contabilizzata nella voce B.14 – oneri diversi di gestione.
Fonte: www.seac.it
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