La DRE Emilia Romagna, in risposta ad un interpello, ha chiarito che la detrazione IRPEF del 19% spettante sul canone di locazione agli studenti universitari fuori sede prevista all’art. 15, comma 1, lett. i sexies), TUIR, non può essere applicata nell’ipotesi in cui si tratti di un contratto di sublocazione.
Tale modello contrattuale, infatti, è da ritenersi escluso dalla norma agevolativa in quanto si tratta di un vero e proprio nuovo contratto d’affitto, con obbligazioni differenti per il sublocatore rispetto al contratto di locazione originario.
L’agevolazione fiscale spetta quindi unicamente per i contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge n. 431/1998 oppure per i contratti di ospitalità stipulati (dal 2008) con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza scopo di lucro e cooperative.
Fonte: www.seac.it
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