Con Risoluzione 12 marzo 2009, n. 63, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “1815” , denominato “Imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali di cui all’art. 81, c. 21, d.l. 112/2008“, per il versamento della prima o unica rata in sede di saldo 2008 e acconto 2009.
Il codice tributo è diretto ai soggetti che svolgono attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi o di raffinazione del petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, e simili, il cui volume d’affari supera le soglie previste per l’applicazione degli studi settore per il versamento dell’imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali dovuto al passaggio (obbligato) dal metodo della rilevazione “Lifo” a quello della media ponderata o “Fifo”.
Fonte: www.seac.it
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