NULL
Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Stati Uniti

Scarica il pdf

Titolo: Stati Uniti

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 2. Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente.
2. Le imposte attuali alle quali si applica la presente Convenzione sono: a) per quanto concerne gli Stati Uniti: le imposte federali sul reddito previste dall'”Internal Revenue Code” e i tributi (excise taxes) applicati sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri e in relazione a fondazioni private, con l’esclusione (nonostante le disposizioni del paragrafo 5 dell’articolo 10 (Dividendi), dell’imposta sugli utili accantonati (accumulated earnings tax) e dell’imposta sulle società finanziarie a carattere personale (“personal holding company tax”), (qui di seguito indicate come “imposta statunitense”) ; b) per quanto concerne l’Italia: i) l’imposta sul reddito delle persone fisiche; ii) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche; e iii) l’imposta locale sui redditi, fatta eccezione per la parte prelevata sui redditi catastali; ancorché, riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate come “imposta italiana”) .
3. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite da uno Stato contraente dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche di rilievo apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali e si trasmetteranno le pubblicazioni ufficiali importanti concernenti l’applicazione della presente Convenzione, ivi comprese le istruzioni, i regolamenti, le risoluzioni, o le decisioni giudiziarie.

Articoli correlati
21 Maggio 2026
Convertito in legge il Decreto Carburanti 2026

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2026 la legge di conversione...

21 Maggio 2026
Contributo straordinario banche: arrivano i nuovi codici tributo F24

...

21 Maggio 2026
Credito ZES Unica 2025 aggiuntivo: codice tributo “7041”, requisiti e modalità di utilizzo

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto