NULL
Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Germania

Scarica il pdf

Titolo: Germania

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 17. Artisti e sportivi  
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché, di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui le prestazioni dell’artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano agli artisti professionisti dello spettacolo ed agli sportivi il cui soggiorno in uno Stato contraente è totalmente od essenzialmente finanziato con fondi pubblici dell’altro Stato contraente, di un Land, di una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale.

Articoli correlati
10 Luglio 2026
Come fare il Modello 730/2026 congiunto con la dichiarazione precompilata?

Modello 730/2026 congiunto e precompilata: guida su scadenze, requisiti, procedura di...

10 Luglio 2026
La Dichiarazione Precompilata

La Dichiarazione Precompilata: cos’è? La Dichiarazione Precompilata, è una...

10 Luglio 2026
Finanziamento alle start up innovative: quando spetta la detrazione Irpef del 65%

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 137 dell'8 luglio 2026, ha fornito un...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto