NULL
Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Albania

Scarica il pdf

Titolo: Albania

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Articolo 14 Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Dette remunerazioni possono anche essere imponibili nell’altro Stato contraente: a) se egli dispone abitualmente di una base fissa nell’altro Stato contraente per l’esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; o
b) se egli soggiorna nell’altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell’anno fiscale considerato; in tal caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui derivano dalle sue attività esercitate in detto altro Stato.
2. L’espressione “libera professione” comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché, le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articoli correlati
21 Maggio 2026
Convertito in legge il Decreto Carburanti 2026

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2026 la legge di conversione...

21 Maggio 2026
Contributo straordinario banche: arrivano i nuovi codici tributo F24

...

21 Maggio 2026
Credito ZES Unica 2025 aggiuntivo: codice tributo “7041”, requisiti e modalità di utilizzo

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto