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10 Febbraio 2007

Vendite fallimentari: Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

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Con la Risoluzione 2 febbraio 2007, n. 18/E, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato i nuovi adempimenti introdotti dal D.L. n. 223/2006, stabilendo l’obbligo in capo ai curatori fallimentari:

  • di operare le ritenute sui compensi erogati all’Istituto di vendite giudiziarie (IVG) in quanto tale istituto agisce in base a un rapporto di commissione che è sempre assoggettato a ritenuta d’acconto;
  • di adempiere a tutti i doveri propri dei sostituti d’imposta quali l’obbligo di certificazione, compreso il CUD per i lavoratori dipendenti e assimilati, e la presentazione del Mod. 770 anche per l’anno precedente alla dichiarazione di fallimento.

Tali nuovi adempimenti derivano dalla modifica che l’art. 37, comma 1, L. n. 248/2006, apporta al D.P.R. n. 600/1973, a decorrere dal 4 luglio 2006.

Fonte:  www.seac.it

 

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