Con Sentenza 12 gennaio 2010, n. 281, la Corte di Cassazione ha statuito che non è applicabile la detrazione IVA sui costi sostenuti per la ristrutturazione del locale concesso in locazione.
Infatti, l’agevolazione può essere concessa solo quando sussista uno stretto rapporto di inerenza con l’attività svolta.
La Suprema Corte, in merito, ha così stabilito: “in tema di Iva, la qualifica di imprenditore non è sufficiente di per sè al fine del godimento della detrazione d’IVA sugli acquisti, dovendo questi inerire l’oggetto dell’attività d’impresa”.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale