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14 Novembre 2014

Alluvione di ottobre: l’Agenzia delle Entrate potrà non applicare le sanzioni in caso di ritardo nel versamento delle ritenute

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Con un Comunicato Stampa del 12 novembre 2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che l’Agenzia delle Entrate potrà decidere di non applicare sanzioni nei confronti dei sostituti d’imposta che operano nelle zone colpite dall’alluvione verificatasi tra il 10 ed il 14 ottobre 2014 e che hanno versato in ritardo le ritenute.

Nel Comunicato Stampa è ricordato il Decreto del Ministro dell’Economia del 20 ottobre 2014, con il quale sono stati sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nelle zone in questione. In tale occasione, erano state escluse dalla sospensione le ritenute che avrebbero dovuto continuare ad essere operate e versate dai sostituti d’imposta.

Per l’esclusione dell’applicazione delle sanzioni in caso di ritardo nel versamento delle ritenute, il Ministero ha richiamato la disposizione contenuta all’articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, secondo la quale non sono punibili le violazioni tributarie commesse per forza maggiore.

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