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Costituzione di società
1 Gennaio 1970

Cos’è l’atto costitutivo di una società?

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L’atto costitutivo delle società, previsto per tutti i tipi di società, eccetto per la società semplice, è l’atto nel quale vengono inseriti gli elementi che caratterizzano la singola società nascente.

Nelle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, l’atto costitutivo deve indicare le generalità dei soci, la ragione sociale (corrispondente alla denominazione delle società di capitali), la sede, l’oggetto sociale, i conferimenti dei soci ed il loro valore, le norme secondo le quali gli utili e le perdite devono essere ripartiti, la durata della società.

Nelle società di capitali l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, ed in esso sono indicati la denominazione della società, la sede, l’attività che costituisce l’oggetto sociale, l’ammontare del capitale sociale sottoscritto e di quello versato, il valore dei conferimenti effettuati dai soci, le quote di partecipazione di ciascun socio o, nelle società per azioni ed in accomandita per azioni, il numero ed il valore delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e di circolazione, le norme secondo le quali gli utili dovranno essere ripartiti, il sistema di amministrazione adottato, il numero dei componenti del collegio sindacale (se esistente), la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto che si occupa del controllo contabile, la durata della società.

 

 

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