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Saggi
5 Marzo 2021

Le imposte da pagare al momento della successione

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  1. Profili generali

La morte di un nostro caro, oltre le inevitabili conseguenze sul piano personale, determina importanti effetti anche dal punto di vista patrimoniale.

Con l’apertura della successione (che coincide con la morte del soggetto) comincia a decorrere il termine di un anno per presentare la denuncia di successione.

Ciò costituisce un adempimento di carattere esclusivamente fiscale al fine di ottemperare a quanto richiesto in tema di versamento delle imposte per il passaggio di eredità.

La presentazione della denuncia di successione non comporta, quindi, accettazione di eredità che rappresenta, invece, un atto di volontà autonomo con conseguenze sul piano non fiscale ma civilistico.

 

  1. Imposta di successione

L’imposta principale da pagare in caso di eredità è l’imposta di successione.

Tale imposta consiste in un’aliquota variabile a seconda del grado di parentela intercorrente con il defunto che si applica sul valore complessivo dell’asse ereditario.

In primo luogo occorre precisare che l’asse è costituito dalla differenza tra attività e passività facenti capo al defunto.

Per tale ragione nella dichiarazione di successione bisogna inserire sia i beni, diritti, conti corrente, crediti intestati de cuius sia le eventuali passività e debiti facenti capo allo stesso.

Più precisamente, la legge prevede delle franchigie per alcune categorie di parenti, ovvero un importo massimo non soggetto ad imposta di successione per cui l’aliquota di legge si applicherà solo sull’ammontare eccedente la suddetta franchigia.

In particolare, le aliquote e le franchigie previste dal D.L. 262/2006 sono le seguenti:

– se la successione è in favore di coniuge e parenti in linea retta (quindi ascendenti e discendenti es. figli, nipoti ecc…) l’aliquota è del 4% sul valore eccedente la franchigia che è pari ad un milione di euro per ciascun beneficiario.
Esempio 1:
valore asse complessivo euro 600.000 devoluto a un coniuge e un figlio in ragione di 1/2 ciascuno e quindi per euro 300.000 ciascuno. L’imposta di successione in questo caso non si applica per nessuno dei beneficiari perchè il valore di quanto trasferito a ciascuno di essi è coperto dalla franchigia di un milione.
Esempio 2:
valore asse complessivo euro 3 milioni devoluto a un coniuge e un figlio in ragione di 1/2 ciascuno e quindi per euro 1.500.000 ciascuno. L’imposta di successione in questo caso si applica per ciascun beneficiario, con l’aliquota del 4%, sulla parte eccedente la franchigia di un milione ciascuno e quindi 4% su euro 500.000 per ciascun beneficiario.

–  se la successione è in favore di fratelli o sorelle l’aliquota è del 6% sul valore eccedente la franchigia che è pari, per ciascun beneficiario, ad euro 100.000.
Esempio 1: Valore asse complessivo euro 150.000 devoluto ad un fratello ed una sorella in parti uguali, e quindi per euro 75.000 ciascuno. L’imposta di successione in questo caso non si applica per nessuno dei beneficiari perchè il valore di quanto trasferito a ciascuno di essi è coperto dalla franchigia di euro 100.000.
Esempio 2: : Valore asse complessivo euro 220.000 devoluto ad un fratello ed una sorella in parti uguali, e quindi per euro 110.000 ciascuno. L’imposta di successione in questo caso si applica per ciascun beneficiario, con l’aliquota del 6%, sulla parte eccedente la franchigia di euro 100.000 ciascuno e quindi 6% su euro 10.000 per ciascun beneficiario.

–  se la successione è in favore di altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l’aliquota è del 6%  ma senza alcuna franchigia. Esempio: Valore asse complessivo euro 70.000 devoluto a due nipoti ex fratre (es. zio/nipote) in parti uguali, e quindi per euro 35.000 ciascuno. L’imposta di successione in questo caso si applica per ciascun beneficiario con l’aliquota del 6% senza alcuna franchigia e quindi 6% su 35.000 per ciascun beneficiario.

– se la successione è in favore di soggetti estranei, l’aliquota è dell’8% senza alcuna franchigia.
Esempio: Valore asse complessivo euro 70.000 devoluto alla domestica estranea (nè parente nè affine). L’imposta di successione in questo caso si applica con l’aliquota dell’8% senza alcuna franchigia e quindi 8% su 70.000.

Si ricorda, infine, che per i trasferimenti a titolo successorio in favore di  soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, oltre alle franchigie sopra indicate si applica un’ulteriore franchigia, pari ad euro 1,5 milioni.

L’imposta di successione, quando dovuta, non è autoliquidata cioè non viene pagata direttamente dal contribuente ma viene liquidata dall’Agenzia delle Entrate con apposito avviso che la stessa AE invia agli eredi e per il cui importo è possibile chiedere la rateizzazione.

 

  1. Imposta ipotecaria e catastale

Se la successione ha ad oggetto beni immobili si devono versare anche ulteriori imposte e precisamente l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale.

L’imposta ipotecaria si applica con l’aliquota del 2% mentre la catastale si applica con l’aliquota dell’1%, entrambe con il minimo di euro 200.

La base imponibile sui cui applicare le suddette aliquote è il valore degli immobili. Detto valore da indicare in successione è quello di mercato ma, ai sensi dell’art. 34 del TUS, per gli immobili iscritti in Catasto con attribuzione di rendita (ad eccezione dei terreni edificabili) il valore dichiarato in successione non può essere rettificato dall’Agenzia delle Entrate se tale valore è almeno pari quello catastale.

Ciascuna imposta, ipotecaria e catastale, non può comunque essere inferiore ad euro 200.

Esempio: il valore dei beni immobili inseriti in successione è pari ad euro 5.000. Applicando l’aliquota del 2% per l’imposta ipotecaria risulta un importo di euro 100 ed applicando l’aliquota dell’1% per la catastale risulta un importo di euro 50. In questo caso non si pagheranno complessivamente 150 euro (100 di ipotecaria e 50 di catastale) ma euro 200 per l’ipotecaria ed euro 200 per la catastale.

L’imposta ipotecaria e catastale sono versate in autoliquidazione cioè direttamente dal contribuente al momento della presentazione della denuncia di successione e per esse non è possibile richiedere una rateizzazione.

 

  1. Agevolazioni prima casa per successione

Anche gli acquisti per successione possono godere dei benefici delle cd. agevolazioni prima casa se vi sono i requisiti previsti dalla legge ovvero bisogna risiedere nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile (o impegnarsi a trasferire la residenza in detto Comune entro 18 mesi), deve trattarsi di abitazione non di lusso (ovvero non rientrante nelle categorie catastali  A/1, A/9, A/8 ), non bisogna aver già usufruito delle agevolazioni prima casa e non bisogna avere altra casa di abitazione nel medesimo Comune.

L’agevolazione si applicherà sull’imposta ipotecaria e catastale per cui le stesse non sono soggette alle aliquote sopra indicate del 2% ed 1% ma esclusivamente all’imposta fissa per ciascuna di esse (quindi 200 euro per l’imposta ipotecaria e 200 euro per l’imposta catastale).

 

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