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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
4 Gennaio 1970

Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro – DPR 26 4 1986 n 131 | Art. 54 – Art. 61

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Norma: DPR 26/4/1986 n. 131 Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro

Sezione: Titolo V – Riscossione dell’imposta

Specifica: Art. 54 – Art. 61

Art. 54 Riscossione dell’imposta in sede di registrazione.
1. All’atto della richiesta di registrazione il richiedente deve pagare l’imposta liquidata a norma del comma 1 dell’art. 16, ovvero, se la liquidazione e’ differita a norma del comma 2 dello stesso articolo, depositare la somma che l’ufficio ritiene corrispondente all’imposta dovuta. Della somma depositata viene rilasciata ricevuta.
2. I funzionari indicati alla lettera c) dell’art. 10 sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al comma 1 limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti.
3. Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento dell’imposta deve essere effettuato, entro il termine di cui al comma 5, dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse e’ richiesta la registrazione.
4. In mancanza del pagamento o del deposito l’ufficio procede, a norma dell’art. 15, lettere a) e b), alla registrazione d’ufficio.
5. Quando la registrazione deve essere eseguita d’ufficio a norma dell’art. 15, l’ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell’imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare.
Testo: in vigore dal 01/07/1986

Art. 55 Riscossione dell’imposta successivamente alla registrazione.
1. Il pagamento dell’imposta complementare, dovuta in base all’accertamento del valore imponibile o alla presentazione di una delle denunce previste dall’art. 19, deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e’ avvenuta la notifica della relativa liquidazione.
2. Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e’ avvenuta la notifica della relativa liquidazione.
3. Il pagamento delle imposte, e delle sanzioni amministrative eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell’atto e le generalita’ del soggetto che ha eseguito il pagamento.
4. Per gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.
Testo: in vigore dal 01/04/1998

Art. 56 Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio.
1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:
a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all’articolo 55, per due terzi dell’imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della commissione tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme gia’ riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, puo’ sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria di primo grado. Se l’imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria e’ inferiore a quella gia’ riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente;
b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della commissione tributaria centrale o della corte d’appello o dell’ultima decisione non impugnata.
2. Il pagamento delle imposte, di cui al comma 1,richieste in relazione alle decisioni delle commissioni tributarie, deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione.
3. (abrogato)
4. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi di mora si applicano le disposizioni degli articoli 2, da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione.
Testo: in vigore dal 01/04/1998

Articolo 57 – Soggetti obbligati al pagamento.
1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile. 1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita’ per la conclusione degli affari. 1-ter. L’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria e` solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l’immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto.

2. La responsabilita’ dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.

3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell’imposta dovuta quando si verifica la condizione o l’atto produce i suoi effetti prima dell’avverarsi di essa.

4. L’imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti e’ a carico esclusivamente di questa.

5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell’imposta e’ esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.

6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato piu’ parti, contiene piu’ disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l’obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive e’ limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.

7. Nei contratti in cui e’ parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’imposta e’ unicamente l’altra parte contraente, anche in deroga all’art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreche’ non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello Stato.

8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilita’ o di trasferimento coattivo della proprieta’ o di diritti reali di godimento l’imposta e’ dovuta solo dall’ente espropriante o dall’acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all’art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392; l’imposta non e’ dovuta se espropriante o acquirente e’ lo Stato.
In vigore dal 1 gennaio 2011 Modificato da: Legge del 13/12/2010 n. 220 Articolo 1

Art. 58 Surrogazione all’amministrazione.
1. I soggetti indicati nell’art. 10, lettere b) e c), che hanno pagato l’imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all’amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell’ufficio del registro attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione.
2. L’ingiunzione e’ provvisoriamente esecutiva a norma dell’art. 642 del codice di procedura civile. Non e’ ammissibile l’opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore.
Testo: in vigore dal 01/07/1986

Art. 59 Registrazione a debito.
In vigore dal 03/12/2016
Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 7 quater
1. Si registrano a debito, cioe’ senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d’ufficio o ad istanza o nell’interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non e’ ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
b) gli atti formati nell’interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l’ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;
d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.

Art. 60 Modalita’ per la registrazione a debito.
In vigore dal 03/12/2016
Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 7 quater
1. La registrazione a debito si esegue a norma dell’art. 16 a condizione che nel contesto o a margine dell’originale di ciascun atto sia indicato che questo e’ compilato o emanato ad istanza o nell’interesse dell’amministrazione dello Stato o della persona o dell’ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest’ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell’autorita’ giudiziaria che lo ha emanato. Per i provvedimenti emessi d’ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.
2. Nelle sentenze e negli altri atti degli organi giurisdizionali di cui alla lettera d) dell’art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l’imposta prenotata a debito. L’ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilita’ dei provvedimenti giurisdizionali all’ambito applicativo dell’articolo 59, comma 1, lettera d), puo’ sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all’ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l’ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all’ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l’eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.

Art. 61 Recupero delle imposte prenotate a debito.
1. (Comma abrogato)
2. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.
Testo: in vigore dal 01/07/2002

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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