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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
29 Giugno 2020

Testo Unico delle Imposte sui Redditi – DPR 22 12 1986 n 917 | Capo II – Redditi Fondiari

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Norma: DPR 22/12/1986 n. 917 Testo Unico delle Imposte sui Redditi

Sezione: Titolo I – Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche

Specifica: Capo II – Redditi Fondiari

Art. 25 Redditi fondiari.
1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.
2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.
Testo: in vigore dal 01/01/2004

Art. 26 Imputazione dei redditi fondiari.
1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprieta’, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall’art. 33, per il periodo di imposta in cui si e’ verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purche’ la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosita’ o dall’ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica l’articolo 21 in relazione ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis).(1) Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita’ e’ riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
2. Nei casi di contitolarita’ della proprieta’ o altro diritto reale sull’immobile o di coesistenza di piu’ diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto.
3. Se il possesso dell’immobile e’ stato trasferito, in tutto o in parte, nel corso del periodo d’imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso.
Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 Articolo 3 quinquies
In vigore dal 30/06/2019

Art. 27 Reddito dominicale dei terreni.
1. Il reddito dominicale e’ costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attivita’ agricole di cui all’art. 32.
2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonche’ quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 55.
Testo: in vigore dal 01/01/2004

Art. 28 Determinazione del reddito dominicale.
1. Il reddito dominicale e’ determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualita’ e classe di terreno.
2. Le tariffe d’estimo sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l’esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantita’ e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione o nell’organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni.
3. La revisione e’ disposta con decreto del Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale e puo’ essere effettuata, d’ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per singole qualita’ e classi di terreni. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall’anno successivo a quello di pubblicazione nella G.U. del nuovo prospetto delle tariffe d’estimo.
4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualita’ nel quadro di qualificazione catastale, e’ determinato mediante l’applicazione della tariffa d’estimo piu’ alta in vigore nella provincia.
Testo: in vigore dal 01/01/2004

Art. 29 Variazioni del reddito dominicale.
1. Da’ luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualita’ di coltura allibrata in catasto con altra di maggiore reddito.
2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione della qualita’ di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione della capacita’ produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi e’ stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualita’ o classi gia’ esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si applicano le tariffe piu’ prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualita’ di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purche’ in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditivita’ diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si istituiscono per essi apposite qualita’ e classi, secondo le norme della legge catastale.
5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, puo’ essere in ogni tempo disposta con decreto del Ministro delle finanze, su richiesta della Commissione censuaria distrettuale o d’ufficio e in ogni caso previo parere della Commissione censuaria centrale, l’istituzione di nuove qualita’ e classi in sostituzione di quelle esistenti.
Testo: in vigore dal 01/01/2004

Art. 30 Denuncia e decorrenza delle variazioni.
1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell’articolo 29 devono essere denunciate dal contribuente all’ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell’articolo 29 e hanno effetto da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall’anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell’articolo 29 se la denuncia e’ stata presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo; se la denuncia e’ stata presentata dopo, dall’anno in cui e’ stata presentata.
4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell’art. 29 hanno effetto dall’anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Testo: in vigore dal 01/01/2004

Art. 31 Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali.
1. (comma abrogato)
2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d’estimo, il reddito dominicale, per l’anno in cui si e’ verificata la perdita, si considera inesistente. L’evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si e’ verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell’inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all’ufficio tecnico erariale, che provvede all’accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l’ispettorato provinciale dell’agricoltura, e la trasmette all’ufficio delle imposte.
3. Se l’evento dannoso interessa una pluralita’ di fondi rustici gli uffici tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti nell’interesse dei possessori danneggiati, sentiti gli ispettorati provinciali dell’agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e all’accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi le corografie relative alle zone delimitate, indicando le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito dominicale relativo a ciascuna di esse.
4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue l’una all’altra in modo da formare un unico appezzamento. La contiguita’ non si considera interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua naturali o artificiali eventualmente interposti.
In vigore dal 25/06/2014
Modificato da: Decreto-legge del 24/06/2014 n. 91 Articolo 7
Nota:
Per gli effetti vedasi l’art. 12, comma 1, del DL n. 40/90.

Art. 32 Reddito agrario.
1. Il reddito agrario e’ costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita’ del terreno, nell’esercizio di attivita’ agricole su di esso.
2. Sono considerate attivita’ agricole:
a) le attivita’ dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita’ dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
c) le attivita’ di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche’ non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, e’ stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialita’ produttiva dei terreni e delle unita’ foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell’articolo 27.
Testo: in vigore dal 01/01/2004

Art. 33 Imputazione del reddito agrario.
1. Se il terreno e’ dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell’affittuario, anziche’ quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.
2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell’articolo 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l’affittuario deve allegare alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l’indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali.
2-bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attivita’ di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b).
In vigore dal 01/01/2008
Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

Art. 34 Determinazione del reddito agrario.
1. Il reddito agrario e’ determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualita’ e classe secondo le norme della legge catastale.
2. Le tariffe d’estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell’articolo 28. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale.
3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 29 e 30 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all’articolo 30 possono essere presentate anche dall’affittuario o da uno degli associati.
4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell’articolo 28.
Testo: in vigore dal 01/01/2004

Art. 35 Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali.
1. Nelle ipotesi previste dall’articolo 31 il reddito agrario si considera inesistente.
Testo: in vigore dal 01/01/2004

Art. 36 Reddito dei fabbricati.
1. Il reddito dei fabbricati e’ costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unita’ immobiliare urbana.
2. Per unita’ immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unita’ immobiliari.
3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unita’ immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purche’ compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze. Non si considerano, altresi’, produttive di reddito le unita’ immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validita’ del provvedimento durante il quale l’unita’ immobiliare non e’ comunque utilizzata.
3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui all’articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprieta’ comune, cui e’ attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se d’importo non superiore a lire 50 mila.
Testo: in vigore dal 01/01/2004

Art. 37 Determinazione del reddito dei fabbricati.
1. Il reddito medio ordinario delle unita’ immobiliari e’ determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta.
2. Le tariffe d’estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l’esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacita’ di reddito delle unita’ immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione e’ disposta con decreto del Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale, e puo’ essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli Uffici tecnici erariali devono sentire i Comuni interessati.
3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall’anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall’anno in cui e’ stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento dell’acconto di imposta, le modificazioni hanno effetto dall’anno successivo.
4. Il reddito delle unita’ immobiliari non ancora iscritte in catasto e’ determinato comparativamente a quello delle unita’ similari gia’ iscritte.
4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5 per cento (2), sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito e’ determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella citta’ di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e’ elevata al 25 per cento. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione e’ elevata al 35 per cento (1).
4-ter. (Comma abrogato)
4-quater. (Comma abrogato)
In vigore dal 18/07/2012
Modificato da: Legge del 28/06/2012 n. 92 Articolo 4
(1) Periodo aggiunto dall’ art. 4, comma 5-sexies, lettera a), decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 5-septies del medesimo art. 4 decreto-legge n.16 del 2012.
(2) Le parole “del 15 per cento” sono state cosi’ sostituite dall’art. 4, comma 74 legge 28 giugno 2012 n. 92 “a decorrere dall’anno 2013”.

Art. 38 Variazioni del reddito dei fabbricati.
1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unita’ immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50 per cento di questa, l’ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell’ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell’unita’ immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il reddito lordo effettivo e’ costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi, e’ determinato comparativamente ai canoni di locazione di unita’ immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati viciniori.
2. Se la verifica interessa un numero elevato di unita’ immobiliari di una zona censuaria, il Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale, dispone per l’intera zona la revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare.
Testo: in vigore dal 01/01/2004

Art. 39 Decorrenza delle variazioni.
1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell’articolo 38 hanno effetto dall’1 gennaio dell’anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione.
Testo: in vigore dal 01/01/2004

Art. 40 Fabbricati di nuova costruzione.
1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato e’ divenuto atto all’uso cui e’ destinato o e’ stato comunque utilizzato dal possessore.
Testo: in vigore dal 01/01/2004

Art. 41 Unita’ immobiliari non locate.
1. Se le unita’ immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito e’ aumentato di un terzo.
Testo: in vigore dal 01/01/2004

Art. 42 Costruzioni rurali.
1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni cui servono e destinate:
a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonche’ dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell’immobile siano rispondenti alle esigenze delle attivita’ esercitate;
b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 e di quelli occorrenti per la coltivazione;
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attivita’ di manipolazione e trasformazione di cui alla lett. c) del comma 2 dell’articolo 32.
Testo: in vigore dal 01/01/2004

Art. 43 Immobili non produttivi di reddito fondiario.
1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell’articolo 77, comma 1. Si considerano, altresi’, strumentali gli immobili di cui all’ultimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 60 per il medesimo periodo temporale ivi indicato.
(NDR: ex art. 40.)
Testo: in vigore dal 01/01/2004

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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