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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
29 Giugno 2020

Istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto – DPR del 26 10 1972 n 633 | Parte I – Prodotti agricoli e ittici

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Norma: DPR del 26/10/1972 n. 633 Istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto

Sezione: Tabella A – Aliquote Iva ridotte

Specifica: Parte I – Prodotti agricoli e ittici

In vigore dal 19/05/2020

Modificato da: Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34 Articolo 124

TABELLA A (*)

PARTE I (**)

Note

(*) Per l’applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi doganali di importazione.

(**) Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici indicati in tale parte della tabella, effettuate dai produttori agricoli e ittici di cui all’art. 34, si applicano le aliquote corrispondenti a quelle di compensazione forfettaria stabilite dal decreto ministeriale emanato a norma del primo comma del citato articolo.

Prodotti agricoli e ittici

1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);

2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02 – 01.03 – 01.04);

3) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05. ex 02.02);

4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi, destinati all’alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex 01.06);

5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.02 – ex 02.03 – ex 02.04 – ex 02.06);

6) grasso di volatili non pressato ne’ fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);

7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex 03.01 – ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura;

8) crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v.d. ex 03.03), derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento;

9) latte e crema di latte freschi non concentrati ne’ zuccherati (v.d. 04.01);

10) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 – 04.04);

11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);

12) miele naturale (v.d. 04.06);

13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 – 06.02);

14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi;

fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 – 06.04);

15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07.01 – ex 07.03);

15-bis) tartufi, nei limiti delle quantita’ standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);

17) radici di manioca, d’arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d’inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06);

18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v.d. da 08.01 a 08.09 – 08.11 – 08.12);

19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell’acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);

20) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);

21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v.d. da 10.01 a 10.05 – ex 10.06 – 10.07);

22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);

23) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);

24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);

25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte (v.d. ex 12.08);

26) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);

27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. 12.07);

28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati ne’ compresi altrove (v.d. ex 12.08);

29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);

30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);

31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, ne’ spaccati, ne’ altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 – ex 14.03);

32) alghe (v.d. ex 14.05);

33) olio d’oliva, morchie e fecce d’olio d’oliva (v.d. ex 15.07 – ex 15.17);

34) cera d’api greggia (v.d. ex 15.15);

35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 – 22.04 – ex 22.05);

36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti piu’ del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05) 37) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07);

38) aceto di vino (v.d. ex 22.10);

39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell’estrazione dell’olio di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 23.04);

40) fecce di vino; tartaro greggio (v.d. 23.05);

41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati ne’ compresi altrove (v.d. 23.06);

42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);

43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura (v.d. 44.01);

44) legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03);

45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex. 44.04);

46) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01);

47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01);

48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 – 53.03);

49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 53.02);

50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex 54.01);

51) ramie’ greggio (v.d. ex 54.02);

52) cotone in massa; cascami di cotone, non pettinati ne’ cardati (v.d. 55.01 – 55.03);

53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01);

54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02);

55) sisal greggia (v.d. ex 57.04);

56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01).

 

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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