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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
29 Giugno 2020

Istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto – DPR del 26 10 1972 n 633 | Art. 76 – Art. 94

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Norma: DPR del 26/10/1972 n. 633 Istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto

Sezione: Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali

Specifica: Art. 76 – Art. 94

Art. 76 Istituzione e decorrenza dell’imposta.
L’imposta sul valore aggiunto e’ istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1973.
L’imposta si applica, salvo quanto e’ disposto negli articoli da 77 a 80, sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di importazione definitiva e’ accettata dalla dogana posteriormente alla data stessa.
Testo: in vigore dal 01/01/1973

Art. 77 Operazioni dipendenti da rapporti in corso o gia’ assoggettate all’imposta generale sull’entrata.
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente del bene o il prestatore del servizio, se ne sia richiesto dal cessionario o dal committente, deve applicare l’imposta sul valore aggiunto anche sulla parte dell’ammontare imponibile eventualmente gia’ assoggettata all’imposta generale sull’entrata. In questo caso l’imposta generale sull’entrata e’ ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19, 27 e 28, per la determinazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal committente.
Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31 dicembre 1972, in relazione alle quali l’imposta generale sull’entrata e’ stata assolta preventivamente dal cedente una volta tanto in conformita’ a disposizioni vigenti alla detta data, l’imposta stessa e’ ammessa in detrazione dall’imposta sul valore aggiunto dovuta dal cedente.
Testo: in vigore dal 01/01/1973

Art. 78 Applicazione graduale dell’imposta per generi alimentari di prima necessita’ e prodotti tessili.
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti dall’imposta generale sull’entrata e dall’imposta prevista nel primo comma dell’art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2. convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto e’ ridotta all’uno per cento per gli anni 1973 e 1974 e al tre per cento per gli anni 1975 e 1976.
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l’imposta generale sull’entrata e la parallela imposta sull’importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l’aliquota dell’I.V.A. si applica nella misura del tre per cento per gli anni 1973 e 1974.
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto sono ridotte, per gli anni 1973 e 1974, al sei per cento per quelli soggetti all’aliquota del dodici per cento ed al nove per cento per quelli soggetti all’aliquota del diciotto per cento.
(Comma soppresso).
(N.D.R.: 1) L’art. 1 della L. 889/80 dispone che le aliquote dell’I.V A stabilite nelle misure dell’1% e del 3% sono unificate nella misura del 2% e quelle stabilite nelle misure del 6% e del 9% sono unificate nella misura dell’8% e l’art. 13 dispone che le nuove aliquote si intendono definitive; 2) L’art. 1 del D.L. 495/82, non conv., e poi l’art. 1 del D.L. 697/82, conv. con modif. nella L. 887/82, dispone che l’aliquota dell’8% e’ elevata al 10%; 3) L’art. 1 del D.L. 853/84, conv. con modif. nella L. 17/85, unifica le aliquote stabilite nella misura dell’8% e del 10% nella misura del 9% con effetto dall’1/01/1985; 4) L’art. 34 del D.L. 69/89, conv. con modif. nella L. 154/89, dispone che l’aliquota stabilita nella misura del 2% e’ sostituita dall’aliquota del 4% con effetto dall’ 1/01/1989; 5) L’art. 10 del D.L. 41/95, conv. con modif. nella L. 85/95, dispone che le aliquote stabilite nella misura del 9% sono elevate al 10%).
Testo: in vigore dal 31/12/1980 con effetto dal 01/01/1981

Art. 79 Applicazione dell’imposta nel settore edilizio.
Testo: soppresso dal 01/02/1979

Art. 80 Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi.
Fino al termine che sara’ stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell’art. 9, n. 6) o del sesto comma dell’art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, le operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi dell’imposta generale sull’entrata, o anche di essa, previsti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972.
Testo: in vigore dal 01/01/1973

Art. 81 Applicazione dell’imposta nell’anno 1973.
I contribuenti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione o hanno istituito una stabile organizzazione nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono indicare gli elementi di cui al secondo comma dell’art. 35 in allegato alla prima dichiarazione da presentare a norma degli articoli 27 e seguenti, sotto pena delle sanzioni stabilite nel quinto comma dell’art. 43.
Ai fini dell’applicazione, nell’anno 1973, degli articoli 31 e 32, terzo comma, 33 secondo comma e 34, quarto comma, il volume d’affari dell’anno 1972 e’ costituito:
a) per le attivita’ gia’ soggette all’imposta generale sull’entrata nei modi e termini normali, compresi i trasporti di cose, dall’ammontare risultante dalle fatture emesse;
b) per le attivita’ di commercio al minuto e artigianali e per l’attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, ad eccezione dei ristoranti, trattorie e simili, dall’ammontare degli acquisti e delle importazioni risultante dalle fatture ricevute e dalle bollette doganali, maggiorato del cinquanta per cento;
c) per l’esercizio di arti e professioni, dall’ammontare dei proventi assoggettati alle ritenute d’acconto di cui al secondo comma e alla lettera b) del terzo comma dell’art. 128 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette e successive modificazioni;
d) per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni di credito e di assicurazione, i servizi alberghieri e i servizi di riscossione di entrate non tributarie, dall’ammontare risultante dalle denunce presentate a norma delle lettere l), p), q), r), e t) dell’art. 8 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;
e) per le somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti, trattorie e simili, per i trasporti di persone e per i servizi al dettaglio di cui alla lettera g) del primo comma dell’art. 5 e al primo comma dell’art. 6 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, e per ogni altra attivita’ non contemplata espressamente nel presente articolo, dall’ammontare desumibile dalle risultanze contabili e da ogni altro elemento probatorio.
Testo: in vigore dal 01/01/1973

Art. 82 Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa agli investimenti.
I contribuenti di cui all’art. 4 del presente decreto, che esercitano attivita’ commerciali o agricole di cui agli articoli 2195 e 2135 del codice civile, possono detrarre dall’imposta sul valore aggiunto l’ammontare dell’imposta generale sull’entrata, dell’imposta prevista nel primo comma dell’ art. 17 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e delle relative addizionali da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa per gli acquisti e le importazioni di beni di nuova produzione strumentali per l’esercizio delle attivita’ esercitate e di beni e servizi impiegati nella costruzione di tali beni, effettuati nel periodo dal 1 luglio 1971 al 25 maggio 1972. Per beni strumentali si intendono le costruzioni destinate all’esercizio di attivita’ commerciali o agricole e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione, le relative pertinenze, gli impianti, i macchinari e gli altri beni suscettibili di utilizzazione ripetuta, sempre che non siano destinati alla rivendita nello stato originario ovvero previa trasformazione o incorporazione.
La detrazione e’ ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e che i beni strumentali acquistati, importati, prodotti o in corso di produzione fossero ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972.
Agli effetti del presente articolo:
a) si tiene conto dei beni acquisiti mediante permute e contratti di appalto o d’opera;
b) si tiene conto dei beni acquistati o importati per tramite di ausiliari del commercio, compresi i commissionari e i consorzi di acquisto, nonche’ di quelli acquistati allo stato estero. Per questi ultimi, se l’acquirente non e’ in possesso della bolletta d’importazione, l’ammontare dell’imposta detraibile, quando non sia separatamente addebitato in fattura, si determina scorporandolo dal prezzo complessivo indicato nella fattura stessa diminuito del quindici per cento;
c) non si tiene conto, nell’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 77, dell’imposta generale sull’entrata assolta;
d) nei casi di cessioni di aziende o complessi aziendali, comprese le concentrazioni di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170 e successive modificazioni, la detrazione delle imposte assolte dal cedente per l’acquisto, l’importazione o la produzione di beni compresi nella cessione spetta al cessionario;
e) gli acquisti di beni o servizi si considerano effettuati alla data di emissione della fattura ovvero, se anteriore, alla data della consegna o spedizione o del pagamento;
f) le importazioni, anche se relative a beni gia’ temporaneamente importati, si considerano effettuate alla data di accettazione in dogana della dichiarazione di importazione definitiva.
Nell’ipotesi di cui alla lettera b) la detrazione non compete ai commissionari, ai consorzi di acquisto e alle imprese che effettuano vendite allo stato estero per i beni consegnati prima del 26 maggio 1972 alle imprese per conto delle quali hanno agito.
Testo: in vigore dal 01/01/1973

Art. 83 Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa alle scorte.
I contribuenti che esercitano attivita’ industriali dirette alla produzione di beni o servizi, di cui all’art. 2195, n. 1 del codice civile, o attivita’ agricole di cui all’art. 2135 dello stesso codice, compresi i piccoli imprenditori, possono detrarre dall’imposta sul valore aggiunto, nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo, l’imposta generale sull’entrata, l’imposta prevista nel primo comma dell’art. 17 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e le relative addizionali, da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa:
1) per gli acquisti e le importazioni di materie prime, semilavorati e componenti relativi all’attivita’ esercitata, nonche’ per le relative lavorazioni commesse a terzi e per i passaggi ad altri stabilimenti o reparti produttivi della stessa impresa, effettuati nel periodo dal 1 settembre 1971 al 25 maggio 1972. Per i beni soggetti a regimi speciali di imposizione una volta tanto l’imposta detraibile si determina applicando la aliquota condensata all’ammontare imponibile risultante dalle fatture d’acquisto o dalle bollette d’importazione, decurtato dell’imposta che vi e’ eventualmente incorporata. Tuttavia per i prodotti tessili di cui alle Tabelle B e C allegate alla L. 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, l’imposta detraibile, anche se la detrazione sia stata gia’ operata, e’ determinata applicando all’ammontare imponibile le aliquote stabilite a norma della L. 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni;
2) per gli acquisti e le importazioni di beni destinati alla rivendita nello stato originario e per i passaggi dei beni prodotti a propri negozi di vendita al pubblico, effettuati nel periodo indicato al n. 1.
La detrazione e’ ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni, le lavorazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e puo’ essere applicata, a scelta del contribuente:
a) o nella misura corrispondente alle quantita’ di beni, distinti per gruppi merceologici, che, giusta apposito inventario sottoscritto e presentato per la vidimazione, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, risultavano ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972, nello stato originario ovvero trasformati o incorporati in semilavorati, componenti o prodotti finiti, e considerando posseduti quelli acquistati o importati in data piu’ recente. La vidimazione puo’ essere eseguita anche dall’ufficio del registro o dall’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto;
b) o nella misura forfettaria del 25 per cento dell’ ammontare globale delle imposte relative alle operazioni di cui al n. 1) del primo comma e del 7,50 per cento dell’ammontare di quelle relative alle operazioni di cui al n. 2). L’applicazione della detrazione in misura forfettaria non e’ ammessa relativamente ai beni soggetti a regimi speciali di imposizione una volta tanto, per i quali e’ consentita la detrazione di cui al n. 1) del primo comma a condizione che da apposito inventario risultino ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972.
La detrazione prevista nei commi precedenti puo’ essere applicata con riferimento agli acquisti e alle importazioni delle merci che formano oggetto dell’attivita’ esercitata nonche’ alle relative lavorazioni, anche dai contribuenti che esercitano attivita’ intermediarie nella circolazione di beni, di cui all’art. 2195, n. 2 del codice civile. La percentuale di cui alla lettera b) del secondo comma e’ pero’ ridotta al 10 per cento per i contribuenti che esercitano il commercio al minuto, al 5 per cento per quelli che esercitano il commercio all’ingrosso e al 7,50 per cento per quelli che esercitano promiscuamente il commercio al minuto e all’ingrosso.
Le disposizioni del terzo e del quarto comma dell’art. 82 valgono anche agli effetti del presente articolo.
Testo: in vigore dal 29/12/1974

Art. 84 Dichiarazione di detrazione.
Ai fini delle detrazioni previste negli articoli 82 e 83 deve essere presentata al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1973, una dichiarazione recante l’indicazione dell’ammontare complessivo delle detrazioni stesse, sottoscritta a pena di nullita’ dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale.
Nella dichiarazione devono essere elencate le operazioni cui si riferiscono le imposte detraibili e le relative fatture e bollette doganali, nell’ordine progressivo di cui al secondo comma dell’art. 26 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762. Per ciascuna fattura o bolletta devono essere specificati la data di emissione, il numero progressivo di cui al citato art. 26, la quantita’ dei beni acquistati o importati o dei servizi ricevuti e l’ammontare delle imposte e addizionali. Devono essere inoltre indicati, per le fatture, la ditta emittente o in caso di autofatturazione la ditta cedente nonche’ il prezzo o corrispettivo, e per i documenti relativi ai passaggi interni nell’ambito della stessa impresa il valore in base al quale e’ stata liquidata l’imposta.
I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione relativa agli investimenti, di cui all’art. 82, devono indicare distintamente, nella dichiarazione, le fatture e bollette doganali relative agli acquisti dei beni strumentali e devono allegare un prospetto indicante i beni strumentali di nuova produzione, acquistati o costruiti dopo il 30 giugno 1971, posseduti alla data del 25 maggio 1972, distinguendo quelli acquistati o importati da quelli prodotti dalla stessa impresa interessata e con l’indicazione, per questi ultimi, dei quantitativi dei beni acquistati o importati nonche’ dei servizi ricevuti che siano stati impiegati nella loro produzione.
I contribuenti che intendono applicare la detrazione relativa alle scorte nella misura di cui alla lettera a) del secondo comma dell’art. 83 devono:
1) redigere la dichiarazione distinguendo le fatture e le bollette in relazione ai singoli gruppi merceologici cui si riferiscono, con l’indicazione, per ciascun gruppo, della quantita’ complessiva dei beni acquistati. Nell’ambito di ciascun gruppo e’ sufficiente indicare le fatture e le bollette di data piu’ recente fino a concorrenza della quantita’ di beni risultante dall’inventario di cui alla lettera a) del secondo comma art. 83;
2) allegare un prospetto indicante, per ciascuno dei gruppi merceologici cui si riferiscono, i documenti di cui al n.1):
a) le quantita’ di beni che dall’inventario risultano esistenti nello stato originario;
b) le quantita’ di beni trasformati o incorporati in semilavorati, componenti o prodotti finiti, con la indicazione delle corrispondenti quantita’ di tali semilavorati, componenti e prodotti finiti risultanti dall’ inventario;
c) la somma delle quantita’ di cui alle lettere a) e b);
d) il raffronto, con riferimento a ciascun gruppo merceologico, tra le quantita’ complessive dei beni e dei servizi risultanti dai documenti indicati nella dichiarazione e quelle risultanti dall’inventario ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c);
e) l’ammontare, per ciascun gruppo merceologico, delle imposte detraibili in base alla corrispondenza tra le quantita’ acquistate e quelle risultanti dall’inventario.
Testo: in vigore dal 01/01/1973

Art. 85 Applicazione delle detrazioni.
L’ammontare complessivo delle imposte detraibili indicato nella dichiarazione presentata a norma dell’articolo precedente e’ ammesso in detrazione, rispettivamente nella misura di un dodicesimo o di un quarto, dall’importo da versare in ciascuno dei dodici mesi o dei quattro trimestri successivi a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione stessa.
La detrazione non puo’ superare, in ciascun mese o trimestre, il cinquanta per cento dell’importo da versare.
Le somme delle quali non e’ stato possibile operare la detrazione in ciascun mese o trimestre sono detratte dall’importo da versare nel mese o trimestre successivo, fermo restando il limite di cui al comma precedente, e in ogni caso, indipendentemente dal detto limite, dall’importo da versare a norma del primo comma dell’art. 30 per l’anno solare in cui e’ compreso il dodicesimo mese o il quarto trimestre successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione di detrazione.
Per l’eventuale eccedenza si applicano le disposizioni del secondo comma dell’art. 30 e dell’art. 38.
Testo: in vigore dal 01/01/1973

Art. 86 Sanzioni per indebita detrazione.
Il contribuente che detrae dall’imposta somme superiori di oltre un decimo a quelle spettanti secondo gli articoli 82 e 83 e’ punito con la pena pecuniaria da una a due volte la somma indebitamente detratta, salva la applicazione della sanzione prevista nel quarto comma dell’art. 50 se l’indebita detrazione sia dipesa dalla indicazione di dati non corrispondenti al vero negli elenchi, nei prospetti o negli inventari e salva l’applicazione delle sanzioni previste negli altri commi dello stesso articolo se ne ricorrano i presupposti.
Della pena pecuniaria risponde, in solido con il contribuente, il rappresentante legale o negoziale che ha sottoscritto la dichiarazione e i relativi allegati.
Testo: in vigore dal 01/01/1973

Art. 87 Detrazione dell’imposta di fabbricazione sui filati.
I contribuenti, compresi quelli indicati nel terzo comma dell’art. 4, che esercitano attivita’ industriali dirette alla produzione di filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro e relativi tessuti e manufatti, possono detrarre dall’imposta sul valore aggiunto l’ammontare dell’imposta e sovrimposta di fabbricazione gia’ assolta in relazione ai filati, tessuti e manufatti tuttora posseduti alla data del 31 dicembre 1972.
Per ottenere la detrazione gli interessati devono presentare all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto e all’ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per giustificati motivi, una dichiarazione, sottoscritta a pena di nullita’ dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale, contenente l’indicazione dell’ammontare dell’imposta detraibile e delle quantita’ di filati, tessuti e manufatti posseduti alla data del 31 dicembre 1972, distinti per titolo e qualita’.
Si applicano le disposizioni degli articoli 85 e 86.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente ai prodotti per i quali l’imposta di fabbricazione e’ stata sospesa per effetto dei decreti legge 7 ottobre 1965, n. 1118 e 2 luglio 1969, n. 319, convertiti con modificazioni nelle leggi 4 dicembre 1965, n. 1309 e 1 agosto 1969, n. 478, e successive modificazioni.
Testo: in vigore dal 01/01/1973

Art. 88 Validita’ di precedenti autorizzazioni.
Le autorizzazioni all’impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili, gia’ rilasciate agli effetti dell’imposta generale sull’entrata, restano valide agli effetti delle registrazioni previste dal presente decreto fino a quando non sara’ diversamente stabilito dal Ministero delle finanze. I contribuenti che si avvalgono dell’autorizzazione devono tenere ugualmente i registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ed eseguire su di essi entro l’ultimo giorno di ogni mese, relativamente alle operazioni registrate durante il mese stesso, le annotazioni di cui al settimo comma dello art. 27, ai numeri 1), 2) e 3) dell’art. 28 e al n. 3) dell’art. 31.
Restano ugualmente valide, fino a quando non sara’ diversamente stabilito dal Ministero delle finanze, le autorizzazioni gia’ rilasciate relativamente alla distinta numerazione delle fatture per settori di attivita’ o per singole dipendenze, alla conservazione di esse mediante microfilms o in sede diversa dalla principale e alla osservanza di particolari modalita’ per i rapporti di cui all’art. 53.
Testo: in vigore dal 01/01/1973

Art. 89 Revisione dei prezzi per i contratti in corso.
I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da effettuare dopo il 31 dicembre 1972 in dipendenza di contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per i quali a norma di legge o in virtu’ di clausola contrattuale era esclusa la rivalsa dell’imposta generale sull’entrata, sono ridotti di un ammontare pari a quello dell’imposta stessa.
Testo: in vigore dal 01/01/1973

Art. 90 Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1973 cessano di avere applicazione:
1) l’imposta generale sull’entrata, la corrispondente imposta prevista nel primo comma dell’art. 17 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giungo 1940, n. 762, e successive modificazioni e l’imposta di conguaglio dovuta per il fatto dell’importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni;
2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al D. Lgs Lgt. 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, e successive modificazioni, e le tasse erariali sui trasporti, di cui al testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
3) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, e successive modificazioni;
4) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi, di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;
5) l’imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono, di cui alla legge 1 luglio 1961, n. 569;
6) l’imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 e successive modificazioni;
7) l’imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al decreto legge 20 novembre 1953, n. 843 convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 949, e successive modificazioni;
8) l’imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al decreto legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20 dicembre 1954, n. 1219, e successive modificazioni;
9) l’imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonche’ sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, di cui al D.L. 31 ottobre 1956, n. 1194, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1386, e successive modificazioni;
10) l’imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di cui al regio decreto legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 214, e successive modificazioni;
11) l’imposta di fabbricazione sui surrogati del caffe’, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
12) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione di cui ai numeri precedenti;
13) l’imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
14) l’imposta di consumo sul sale e l’imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;
15) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e successive modificazioni, nonche’ il diritto speciale sulle acque da tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni;
16) l’imposta erariale sulla pubblicita’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342;
17) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive modificazioni;
18) il diritto speciale sull’ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di cui al decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
19) l’imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1379, e successive modificazioni;
20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti.
Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti sorti anteriormente al 1 gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati nel presente articolo.
Testo: in vigore dal 01/01/1973

Art. 91 Norme transitorie in materia di imposta generale sull’entrata.
La restituzione dell’imposta generale sull’entrata prevista dalla legge 31 luglio 1954,n. 570, e successive modificazioni compete per i prodotti indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 676, e successive modificazioni, che vengano esportati, senza avere subito trasformazioni, fino al 30 giugno 1973, limitatamente alle quantita’ corrispondenti a quelle che risultano possedute alla data del 31 dicembre 1972, giusta inventario redatto e vidimato a norma dell’art. 2217 del codice civile.
La restituzione dell’imposta generale sull’entrata prevista dall’art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 939 compete per i lavori navali ivi contemplati che da apposito certificato dell’ufficio del registro navale risultino ultimati entro il 31 dicembre 1972. Per i lavori navali non ancora ultimati a tale data, la restituzione compete nei limiti dei corrispettivi riferibili alla parte dei lavori che in base al certificato risulti gia’ eseguita alla data stessa. La restituzione deve essere richiesta all’intendenza di finanza entro il termine del 31 dicembre 1973, prorogabile per giustificati motivi.
Le fatture e le bollette doganali relative alle quantita’ di materie prime, semilavorati e componenti corrispondenti a quelle che dai certificati di cui al comma precedente risultino impiegati nei lavori ivi contemplati non possono essere comprese nella detrazione prevista dall’art. 83. Alla dichiarazione di detrazione eventualmente presentata deve essere allegata copia conforme della domanda di restituzione presentata. L’inosservanza di questa disposizione determina la decadenza dal diritto alla detrazione e l’obbligo di versare in unica soluzione le imposte gia’ detratte.
Testo: in vigore dal 01/01/1973

Art. 92 Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione.
La soppressione delle imposte di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica e sui surrogati del caffe’, di cui ai numeri 10) e 11) dell’art. 90, ha effetto anche per i prodotti giacenti nei magazzini fiduciari alla data del 1 gennaio 1973.
Con modalita’ che saranno stabilite dal Ministero delle finanze si procedera’ al rimborso del prezzo dei contrassegni di Stato sui surrogati del caffe’, istituiti con decreto del Ministro per le finanze 10 ottobre 1950, non ancora applicati dai fabbricanti, ovvero gia’ applicati sulle giacenze di cui al precedente comma. Il rimborso deve essere richiesto al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per giustificati motivi.
Testo: in vigore dal 01/01/1973

Art. 93 Norme transitorie in materia di imposte di consumo.
Per le opere edilizie in corso di costruzione alla data del 1 gennaio 1973 gli uffici delle imposte comunali di consumo procedono alla liquidazione e riscossione dell’imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di costruzione effettivamente eseguita.
La liquidazione dell’imposta si effettua:
– per le parti dell’opera gia’ ultimate, con l’applicazione di un’aliquota fissa per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno, ovvero di un’aliquota fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per piano, secondo i criteri di misurazione e con le esclusioni di cui all’art. 35, lettera a), secondo e terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138; – per le parti non ultimate, applicando a ciascuna specie di materiali impiegati le rispettive aliquote.
Per le autostrade costruite con il sistema della concessione l’imposta relativa ai tratti in corso di costruzione alla data del 1 gennaio 1973 e’ determinata applicando le misure d’imposta stabilite nella legge 16 settembre 1960, n. 1013, in proporzione al rapporto tra il valore dei materiali gia’ impiegati e il valore complessivo dei materiali necessari per l’intero tratto.
Testo: in vigore dal 01/01/1973

Art. 94 Entrata in vigore.
Il presente decreto entrera’ in vigore il 1 gennaio 1973.
Testo: in vigore dal 01/01/1973

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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