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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
29 Giugno 2020

Istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto – DPR del 26 10 1972 n 633 | Art. 51 – Art. 66 bis

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Norma: DPR del 26/10/1972 n. 633 Istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto

Sezione: Titolo IV – Accertamento e riscossione

Specifica: Art. 51 – Art. 66 bis

Art. 51 Attribuzione e poteri degli uffici dell’imposte sul valore aggiunto.
Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l’eventuale omissione e provvedono all’accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull’osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilita’ e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle sopratasse e alla presentazione del rapporto all’autorita’ giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l’individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle Finanze che tengano anche conto della capacita’ operativa degli uffici stessi. I criteri selettivi per l’attivita’ di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attivita’ in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento.

Per l’adempimento dei loro compiti gli uffici possono: 1) procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell’art. 52; 2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevati a norma dell’art. 52, ultimo comma, o dell’articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 52, ultimo comma, o dell’articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all’aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell’articolo 52; 3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori; 4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse; 5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa’ ed enti di assicurazione ed alle societa’ ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle societa’ ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all’ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all’Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla societa’ Poste italiane Spa, per le attivita’ finanziarie e creditizie, alle societa’ ed enti di assicurazione per le attivita’ finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa’ di gestione del risparmio e alle societa’ fiduciarie; 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali; 6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la societa’ Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa’ di gestione del risparmio e le societa’ fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu’ di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti; 7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla societa’ Poste italiane Spa, per le attivita’ finanziarie e creditizie, alle societa’ ed enti di assicurazione per le attivita’ finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa’ di gestione del risparmio e alle societa’ fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche’ alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalita’ dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa’ fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo’ essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalita’ dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell’ufficio destinatario che ne da’ notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell’ufficio procedente; 7-bis) richiedere, con modalita’ stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare d’intesa con l’Autorita’ di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorita’ ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attivita’ di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge. Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l’adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine puo’ essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le disposizioni dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonche’ le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalita’ di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche’ dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7).

Per l’inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

(N.D.R.: L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo, dapprima fissata al 1 luglio 2005 ai sensi dell’art. 1, comma 404, L. 30 dicembre 2004 n.311, e’ stata ulteriormente prorogata al 1 gennaio 2006 dal provv. 1 luglio 2005 dell’Agenzia delle entrate.)

In vigore dal 6 luglio 2011 Modificato da: Decreto-legge del 06/07/2011 n. 98 Articolo 23.

 

Art. 51 – bis Poteri e attribuzioni degli uffici dell’imposta sul valore aggiunto.
Testo: soppresso dal 01/01/1992

 

Art. 52 Accessi, ispezioni, verifiche.

In vigore dal 03/08/2017
Modificato da: Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 Articolo 89

Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto possono disporre l’accesso di impiegati dell’Amministrazione finanziaria nei locali destinati all’esercizio di attivita’ commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonche’ in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cuial codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l’accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione e’ necessaria anche l’autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti e professioni dovra’ essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.
L’accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma puo’ essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
E’ in ogni caso necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorita’ giudiziaria piu’ vicina per procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali e’ eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all’articolo 103 del codice di procedura penale.
L’ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l’accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.
I libri, registri, scritture e documenti di cui e’ rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione (1).
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.Il contribuente ha diritto di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non e’ possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche’ in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d’ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l’alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l’esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.
In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all’accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta’ di provvedere con mezzi propri all’elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l’utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l’attestazione non e’ esibita e se il soggetto che l’ha rilasciata si oppone all’accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.
Per l’esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell’articolo 51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto comma dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
(1) Ai sensi dell’art. 6, comma 3 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156 le disposizioni contenute nel presente comma “non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall’amministrazione nel corso dell’istruttoria delle istanze di interpello”.

 

Art. 53 Presunzioni di cessione e di acquisto.
Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attivita’, comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell’impresa, ne’ presso i suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni stessi:
a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti;
b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprieta’.
Con decreto del ministro delle finanze sono stabilite le modalita’ con le quali devono essere effettuate:
a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza;
b) la distruzione dei beni.
Le sedi secondarie, le filiali o succursali devono risultare dalla iscrizione alla Camera di commercio o da altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma dell’art. 35 o del primo comma dell’art. 81. La rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui e’ avvenuto il passaggio dei beni, presso l’ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. La consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera b), deve risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformita’ all’art. 39 del presente decreto, ovvero da altro documento conservato a norma dello stesso articolo o da atto registrato presso l’ufficio del registro.
I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attivita’ si presumono acquistati se il contribuente non dimostra, nei casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma, di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al primo comma.
(N.D.R.: L’art. 5 secondo comma DPR 10 novembre 1997 n. 441 – recante “Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessioni e di acquisto”, in GU 23 dicembre 1997 n. 298 – ha disposto che “ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituite le norme contenute nell’articolo 53 del DPR n. 633 del 1972; i riferimenti a queste ultime norme contenute in ogni altro testo normativo, si intendono effettuati alle disposizioni del presente regolamento”).
Testo: in vigore dal 30/08/1993

 

Art. 54 Rettifica delle dichiarazioni.
L’Ufficio dell’imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.

L’infedelta’ della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli artt. 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicita’ delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli artt. 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell’art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purche’ queste siano gravi, precise e concordanti.

L’ufficio puo’ tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita’ del contribuente qualora l’esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma dell’articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche’ da altri atti e documenti in suo possesso.

(Comma abrogato)

Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall’articolo 57, i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora dalle attivita` istruttorie di cui all’articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4), nonche’ dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell’anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l’esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, puo’ limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l’imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante, nonche’ l’imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all’articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. (Comma abrogato)

Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa. Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall’ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.

In vigore dal 1 gennaio 2011 Modificato da: Legge del 13/12/2010 n. 220 Articolo 1.

 

Art. 54 – bis Liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni. 

In vigore dal 04/10/2005
Modificato da: Decreto-legge del 30/09/2005 n. 203 Articolo 2

1. Avvalendosi di procedure automatizzate l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d’affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita’ dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonche’ dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
2-bis. Se vi e’ pericolo per la riscossione, l’ufficio puo’ provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonche’ dell’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione e’ comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’articolo 60 al contribuente, nonche’ per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo’ fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.

 

Articolo 54 ter Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia (1)

In vigore dal 03/05/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 31/03/2015 n. 42 Articolo 5

1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui all’articolo 74-quinquies, commi 6 e 9, l’Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal portale telematico, verifica l’avvenuta presentazione della dichiarazione di cui al predetto comma 6, nonche’ la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita’ dei versamenti dell’imposta risultante dalla stessa.
2. L’Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la dichiarazione di cui al comma 6 dell’articolo 74-quinquies non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito.
3. L’Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che l’imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito.
4. Nei casi di cui all’articolo 74-quinquies, comma 5, l’Amministrazione finanziaria emette il provvedimento motivato di esclusione dal presente regime speciale. Avverso tale provvedimento di esclusione e’ ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
(1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 5, comma 1 decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

 

Articolo 54 quater Liquidazione dell’imposta dovuta relativamente a servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non residenti (1)

In vigore dal 03/05/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 31/03/2015 n. 42 Articolo 5

1. Avvalendosi di procedure automatizzate l’amministrazione finanziaria procede alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai soggetti di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies relativamente ai servizi resi a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti nel territorio dello Stato.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli presenti nell’anagrafe tributaria, l’amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione dell’imposta;
b) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita’ dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l’esito del controllo e’ comunicato per via elettronica al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La comunicazione contiene l’intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, al pagamento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta e non versata, della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al giorno in cui e’ effettuata la liquidazione. In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine indicato, la comunicazione diviene titolo esecutivo ai fini della riscossione.
4. Qualora l’Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nella comunicazione di cui al comma 3 potra’ essere chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l’affidamento in carico agli agenti della riscossione.
5. Qualora il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dell’imposta, lo stesso puo’ fornire per via elettronica, entro il termine di cui al comma 3, i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria. 6. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.
(1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 5, comma 1 decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

 

Articolo 54 quinquies Accertamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies (1)

In vigore dal 03/05/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 31/03/2015 n. 42 Articolo 5

1. L’Amministrazione finanziaria, sulla base delle informazioni di cui all’articolo 63-quater del regolamento (UE) n. 967/2012, dei dati e delle notizie raccolti attraverso la cooperazione amministrativa o secondo le convenzioni internazionali in vigore, nonche’ sulla base di eventuali dati e notizie raccolti esercitando i poteri di cui all’articolo 51, con apposito avviso di accertamento, procede alla rettifica della dichiarazione trimestrale presentata nei rispettivi Stati membri di identificazione dai soggetti che applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE, relativamente ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuati nel territorio dello Stato, quando ritiene che ne risulti un’imposta inferiore a quella dovuta.
2. L’Amministrazione finanziaria comunica ai soggetti che applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE, relativamente ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuati nel territorio dello Stato, l’omessa presentazione della dichiarazione trimestrale, sollecitandoli ad adempiere entro trenta giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l’imposta dovuta per le medesime prestazioni con apposito avviso di accertamento emesso ai sensi dell’articolo 55.
3. L’avviso di accertamento di cui ai commi 1 e 2, emesso entro i termini di cui all’articolo 57, costituisce titolo esecutivo ai fini della riscossione.
4. Qualora l’Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nell’avviso di accertamento di cui al comma 3 potra’ essere chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l’affidamento in carico agli agenti della riscossione.
(1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 5, comma 1 decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

 

 

Art. 55 Accertamento induttivo.
Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto puo’ procedere in ogni caso all’accertamento dell’imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita’. In tal caso l’ammontare imponibile complessivo e l’aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell’art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell’art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreche’ le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell’art.54, anche nelle seguenti ipotesi:
1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell’art. 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all’ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell’art. 2214 del codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e scritture;
2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all’ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell’art. 54, ovvero le irregolarita’ formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono cosi’ gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilita’ del contribuente.
Se vi e’ pericolo per la riscossione dell’imposta l’ufficio puo’ procedere all’accertamento induttivo, per la frazione di anno solare gia’ decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.
Testo: in vigore dal 01/01/1999

 

Art. 56 Notificazione e motivazione degli accertamenti.
Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell’imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali.

Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all’art. 54 devono essere indicati specificamente, a pena di nullita’, gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui e’ fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione.

Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere indicati, a pena di nullita’, l’imponibile determinato dall’ufficio, l’aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni del primo o del secondo comma dell’art. 55.

Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 54 e al terzo comma dell’art. 55 devono essere inoltre indicate, a pena di nullita’, le ragioni di pericolo per la riscossione dell’imposta.

La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne’ ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento e’ nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.

I provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter possono essere notificati anche tramite mezzi elettronici.

In vigore dal 20 febbraio 2010 – con effetto dal 1 gennaio 2010 Modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 1 Nota: Le disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 1 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2010.

 

Art. 57 Termine per gli accertamenti.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1
1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’articolo 54 e nel secondo comma dell’articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e’ formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e’ differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita’, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 130 legge 28 dicembre 2015 n. 208. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi il comma 132 dell’art. 1 della citata legge n. 208 del 2015.

 

Art. 58 Irrogazione delle sanzioni.
N.D.R.: Con sentenza 25 febbraio 1988 n. 207 la Corte Cost. ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del quarto comma dell’art. 58 nella parte in cui non prevede che anche il cessionario del bene o il committente del servizio possa beneficiare della conciliazione amministrativa versando all’ufficio finanziario una somma pari ad un sesto del massimo della pena pecuniaria prevista, nel termine dei trenta giorni dalla notificazione dell’atto concernente la sanzione. Con sentenza 12 maggio 1982, n. 89 la Corte Cost. ha dichiarato l’illegittimita’ dell’art. 58 “nella parte in cui dispone che l’azione penale ha corso dopo che l’accertamento e’ divenuto definitivo anche nel caso del reato indicato nel quarto comma dell’art. 50 dello stresso DPR n. 633”. Infine, con sentenza n. 5 del 1993 la Corte Cost. ha dichirato l’illegittimita dell’art. 58 nella parte in cui stabilisce che la decisione della Commissione tributaria divenuta definitiva fa stato nel processo penale per il reato previsto dall’art. 50, primo comma, dello stesso DPR n. 633 del 1972).
Testo: soppresso dal 01/04/1998

 

Art. 59 Ricorsi.
Il contribuente puo’ ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
La nullita’ degli avvisi per l’omissione o l’insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.
Testo: in vigore dal 01/01/1974

 

Art. 60 Pagamento delle imposte accertate.

In vigore dal 24/01/2012

Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2012 n. 1 Articolo 93

L’imposta o la maggiore imposta accertata dall’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento o di rettifica.

(Comma abrogato)

(Comma abrogato)

(Comma abrogato)

(Comma abrogato)

L’imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, e’ iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all’articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall’ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L’ufficio, prima dell’iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all’ufficio con le modalita’ di cui all’articolo 38, quarto comma.

Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente puo’ esercitare il diritto alla detrazione, al piu’ tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.

 

Art. 60 – bis Solidarieta’ nel pagamento dell’imposta.
Testo: in vigore dal 01/01/2008 modificato da: L del 24/12/2007 n. 244 art. 1
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. In caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, e’ obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.
3. L’obbligato solidale di cui al comma 2 puo’ tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni e’ stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non e’ connesso con il mancato pagamento dell’imposta.
3-bis. Qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni, e’ responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonche’ della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni puo’ regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell’atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all’ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell’attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.

 

Art. 61 Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse.
Testo: soppresso dal 09/06/2001

 

Art. 62 Riscossione coattiva e privilegi.
in vigore dal 01/01/2008 modificato da: L del 24/12/2007 n. 244 art. 1
Se il contribuente non esegue il pagamento dell’imposta, delle pene pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l’ordine di pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L’ingiunzione e’ vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed e’ notificata a norma del primo comma dell’art. 56. Se entro trenta giorni dalla notificazione dell’ingiunzione il contribuente non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al numero 15 dell’art. 2778 del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell’art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli. Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato al n. 5 dell’art. 2778 e al n. 4 dell’art. 2780 del codice civile.
(comma abrogato)
(comma abrogato)

 

Art. 63 Collaborazione della Guardia di Finanza.
La Guardia di Finanza coopera con gli uffici dell’I.V.A. per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facolta’ di cui agli artt. 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell’autorita’ giudiziaria, che puo’ essere concessa anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell’azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della guardia di finanza e, nell’ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L’ufficio o il comando che riceve la comunicazione puo’ richiedere all’organo che sta eseguendo l’ispezione o la verifica l’esecuzione di determinati controlli e l’acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell’accertamento.
Testo: in vigore dal 15/04/2000

 

Art. 64 Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.
Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l’accertamento delle violazioni di cui al quinto comma dell’art. 46 e ne riferiscono ai competenti uffici dell’I.V.A. Per le controversie relative alla qualita’ e quantita’ dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale.
Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto per l’accertamento dell’imposta dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza degli uffici stessi.
Testo: in vigore dal 31/12/1980 con effetto dal 01/01/1981

 

Art. 65 Obblighi dell’amministrazione finanziaria.
L’amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorita’ competenti degli Stati membri della Comunita’ economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell’I.V.A.
Essa, a tal fine, puo’ autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
L’amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorita’ con le modalita’ ed entro i limiti previsti per l’accertamento dell’I.V.A..
Testo: in vigore dal 07/08/1982

 

Art. 66 Segreto d’ufficio.
in vigore dal 08/11/2005 modificato da: DLG del 19/09/2005 n. 215 art. 1
Gli impiegati dell’Amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto cio’ che riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell’adempimento dei compiti e nell’esercizio dei poteri previsti dal presente decreto. Non e’ considerata violazione del segreto d’ufficio la comunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria alle competenti autorita’ degli Stati membri della Comunita’ economica europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento dell’I.V.A., in attuazione della direttiva 2003/93/CE e del regolamento (CE) n. 1798/2003.

 

Art. 66 – bis Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.
Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei cui confronti l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli artt. 54 e 55. Sono ricompresi nell’elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un’imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume di affari dichiarato dai contribuenti.

Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto formano annualmente per ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume di affari. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, e’ ammessa la visione e l’estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche’ da specifiche disposizioni di legge. Per l’accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

(Comma soppresso)

Gli stessi uffici formano, per le finalita’ di cui al secondo comma inoltre un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che hanno richiesto rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti.

Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo’ essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

In vigore dal 22 agosto 2008 – con effetto dal 1 gennaio 1981 Modificato da: Decreto-legge del 25/06/2008 n. 112 Articolo 42

 

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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