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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
29 Giugno 2020

Istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto – DPR del 26 10 1972 n 633 | Art. 21 – Art. 31

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Norma: DPR del 26/10/1972 n. 633 Istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto

Sezione: Titolo II – Obblighi dei contribuenti

Specifica: Art. 21 – Art. 31

Art. 21 Fatturazione delle operazioni.

In vigore dal 30/06/2019
Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 Articolo 12 ter

1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilita’, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che e’ stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica e’ subordinato all’accettazione da parte del destinatario. L’emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza e’ consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate e purche’ il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l’attivita’ da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalita’, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;

g) natura, qualita’ e quantita’ dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

g-bis) data in cui e’ effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e’ corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreche’ tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; (1)

h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;

i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

n) annotazione che la stessa e’ emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

3. Se l’operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all’imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l’aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto puo’ essere emessa una sola fattura. Nel caso di piu’ fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purche’ per ogni fattura sia accessibile la totalita’ delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l’autenticita’ dell’origine, l’integrita’ del contenuto e la leggibilita’ della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticita’ dell’origine ed integrita’ del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticita’ dell’origine e l’integrita’ dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell’amministrazione finanziaria.

4. La fattura e’ emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6. La fattura cartacea e’ compilata in duplice esemplare di cui uno e’ consegnato o spedito all’altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e’ effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonche’ per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo’ essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;

b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura e’ emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;

c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter, la fattura e’ emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;

d) per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione europea, la fattura e’ emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

5. Nelle ipotesi di cui all’articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita’, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

6. La fattura e’ emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta a norma dell’articolo 7-bis, comma 1, con l’annotazione “operazione non soggetta”;

b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l’annotazione “operazione non imponibile”;

c) operazioni esenti di cui all’articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l’annotazione “operazione esente”;

d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l’annotazione, a seconda dei casi, “regime del margine – beni usati”, “regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione”;

e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall’articolo 74-ter, con l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio.

6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e’ debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione “inversione contabile”;

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea, con l’annotazione “operazione non soggetta”.

6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtu’ di un obbligo proprio recano l’annotazione “autofatturazione”.

7. Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l’imposta e’ dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

8. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalita’ non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.

 

Art. 21-bis. Fattura semplificata.(1)

In vigore dal 01/01/2013

Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1

Nota: Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 325, lett. e) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonche’ la fattura rettificativa di cui all’articolo 26, puo’ essere emessa in modalita’ semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall’articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo’ essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;

f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;

h) per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

2. La fattura semplificata non puo’ essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:

a) cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

b) operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a).

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attivita’ o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.

____________________

(1) Vedi pure art. 1 D.M. 10/05/2019 GU 120/2019.

 

Art. 22 Commercio al minuto ed attivita’ assimilate.

In vigore dal 01/01/2019

Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 Articolo 12 bis

1) L’emissione della fattura non e’ obbligatoria, se non e’ richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione:

1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche’ di veicoli e bagagli al seguito;

4) per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;

5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da societa’ finanziarie o fiduciarie;

6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10;

6-bis) per l’attivita’ di organizzazione di escursioni, visite della citta’, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;

6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione (1).

6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.(4)

2) La disposizione del comma precedente puo’ essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformita’, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi (2).

3) Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa da commercianti al minuto ai quali e’ consentita l’emissione della fattura sono obbligati a richiederla. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica.(3)

________________________

(1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del numero 6-ter), aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c) decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

(2) In attuazione delle disposizione del presente comma vedasi il decreto 7 luglio 1998, il decreto 24 ottobre 2000, n. 370 e il decreto 8 agosto 2014.

(3) Comma così modificato dal comma 920 dell’art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017. Per l’applicazione vedasi dal comma 909 al 928 della Legge 205/2017.

(4) Per le prestazioni di cui al presente comma resta fermo l’obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. La presente disposizione si applica dal 1° gennaio 2019.

 

Art. 23 Registrazione delle fatture.

In vigore dal 24/10/2018

Modificato da: Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 12

Nota:
Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 330, lett. c) e d) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l’ammontare imponibile dell’operazione o delle operazioni e l’ ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 17, del cedente o del prestatore.

Se l’altro contraente non e’ un’impresa, societa’ o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell’ammontare dell’imposta, il titolo di inapplicabilita’ di essa ed, eventualmente, la relativa norma.

(Comma abrogato)

Nell’ipotesi di cui al quinto comma dell’articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell’articolo 39, secondo modalita’ e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale.

 

Art. 24 Registrazione dei corrispettivi.

In vigore dal 01/01/2013

Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1

Nota: Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 330, lett. e) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22, in luogo di quanto stabilito nell’articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l’aliquota applicabile, nonche’ l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata. L’annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.

Nella determinazione dell’ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel secondo comma dell’art. 17, includendo nel corrispettivo anche l’imposta.

Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d’imposta diverse, il Ministro delle finanze puo’ consentire, stabilendo le modalita’ da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell’ammontare dei corrispettivi ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.

I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l’attivita’ di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l’attivita’ di vendita. Le relative modalita’ sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

 

Art. 25 Registrazione degli acquisti.

In vigore dal 24/10/2018

Modificato da: Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 13

Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale e’ esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

(Comma abrogato dall’art. 6, comma 9, lett. c) decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996 n. 695).

Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, societa’ o enti, nonche’ l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota.

Per le fatture relative alle operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell’ammontare dell’imposta, il titolo di inapplicabilita’ di essa e, eventualmente, la relativa norma.

(Comma abrogato dall’art. 6, comma 9, lett. c) decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996 n. 695).

La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l’importo.

(1) Vedasi anche l’art. 4, comma 1, lett. a) decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, che a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esentanti dall’obbligo di registrazione prevista dal presente articolo.

 

Art. 26 Variazione dell’imponibile o dell’imposta.

In vigore dal 01/01/2017

Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all’ emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l’ammontare imponibile di un’operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

2. Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita’, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25.(1)

3. La disposizione di cui al comma 2 non puo’ essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e puo’ essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7.

4. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’art. 1, comma 567, lett. d) legge 11 dicembre 2016 n. 232).

5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facolta’ di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia gia’ registrato l’operazione ai sensi dell’articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’articolo 23 o dell’articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. (1)

6. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’art. 1, comma 567, lett. d) legge 11 dicembre 2016 n. 232).

7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 27, all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, e all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell’imposta in aumento nel registro di cui all’articolo 23 e delle variazioni dell’imposta in diminuzione nel registro di cui all’articolo 25. Con le stesse modalita’ devono essere corretti, nel registro di cui all’articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all’articolo 25.

9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facolta’ di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

10. La facolta’ di cui al comma 2 puo’ essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell’imposta ai sensi dell’articolo 17 o dell’articolo 74 del presente decreto ovvero dell’articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.

11. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’art. 1, comma 567, lett. d) legge 11 dicembre 2016 n. 232).

12. Ai fini del comma 2 una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilita’ di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilita’;

c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosita’.

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(1) Vedi anche il comma 394 e ss. dell’art. 1 della Legge 205 del 27/12/2017.

 

Art. 27 Liquidazione e versamenti mensili.
(Comma abrogato).

(Comma abrogato).

Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo e’ computato in detrazione nel mese successivo.

Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all’articolo 22 l’importo da versare o da riportare al mese successivo e’ determinato sulla base dell’ammontare complessivo dell’imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell’articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l’imposta e’ del quattro per cento, per 110 quando l’imposta e’ del dieci per cento, per 121 quando l’imposta e’ del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.

(Comma abrogato).

In vigore dal 17 settembre 2011 Modificato da: Decreto-legge del 13/08/2011 n. 138 Articolo 2

Nota: Per lo scorporo aliquota 20% vedi art. 1, co. 4, DL 328/97.

 

Art. 28 Dichiarazione annuale.
Testo: soppresso dal 22/09/1998

 

Art. 29 Elenchi dei clienti e dei fornitori.
Testo: soppresso dal 12/06/1994

 

Art. 30 Versamento di conguaglio e rimborso dell’eccedenza.
(Comma soppresso)

In vigore dal 01/01/2015

Modificato da: Legge del 23/12/2014 n. 190 Articolo 1

(Comma soppresso)

Se dalla dichiarazione annuale risulta che l’ammontare detraibile di cui al n. 3) dell’articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, e’ superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attivita’.

Il contribuente puo’ chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all’atto della presentazione della dichiarazione:

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita’ che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonche’ a norma dell’articolo 17-ter;

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c) limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonche’ di beni e servizi per studi e ricerche;

d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies;

e) quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell’articolo 17.

Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma puo’ chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso puo’ essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.

Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all’attivita’ esercitata, hanno determinato il verificarsi dell’eccedenza di cui si chiede il rimborso.

Agli effetti della norma di cui all’articolo 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti

 

Art. 30 bis Registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali 

In vigore dal 20/02/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 1

Nota:
Le disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 1 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2010.

1. I soggetti di cui all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), relativamente alle operazioni di acquisto di beni e servizi realizzate nello svolgimento di attivita’ non commerciali, per le quali hanno applicato l’imposta ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, adempiono gli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento secondo le modalita’ e nei termini previsti dagli articoli 47, comma 3, e 49 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

 

Art. 30 ter Restituzione dell’imposta non dovuta

In vigore dal 12/12/2017

Modificato da: Legge del 20/11/2017 n. 167 Articolo 8

1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si e’ verificato il presupposto per la restituzione.

2. Nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione puo’ essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.

3. La restituzione dell’imposta e’ esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

 

Articolo 31 Applicazione dell’imposta per i contribuenti minimi
1. Per i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 18 milioni di lire, l’imposta dovuta e’ determinata riducendo l’ammontare dell’ imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate nell’anno, della percentuale del 10 per cento se trattasi di esercizio di arti e professioni, del 23 per cento se trattasi di esercizio di impresa consistente nella prestazione di servizi, e del 48 per cento se trattasi di esercizio di impresa avente per oggetto altre attivita’. Per i soggetti che iniziano l’attivita’ il volume di affari dichiarato in via presuntiva e’ ragguagliato ad anno.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono agli effetti della dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti di cui agli articoli 28, 30 e 33.
3. Per i contribuenti che esercitano attivita’ in relazione alle quali sono previste percentuali diverse, l’imposta sul valore aggiunto e’ calcolata separatamente per ciascuna attivita’ a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23 e 24. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attivita’, la percentuale piu’ elevata.
4. Se nel corso dell’anno il limite di 18 milioni di lire e’ superato, le disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di avere applicazione dalla liquidazione relativa al trimestre nel corso del quale il limite e’ superato e l’ imposta dovuta per l’ anno e’ calcolata nei modi ordinari; tuttavia l’imposta dovuta per l’anno non puo’ comunque essere inferiore all’ importo determinato applicando il rapporto tra 18 milioni di lire e l’ ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate nell’ anno, all’ ammontare dell’ imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate nell’ anno, ulteriormente ridotto della percentuale di cui al comma 1 stabilita per il tipo di attivita’ esercitata.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle societa’, agli enti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; non si applicano altresi’ per le attivita’ di cui agli articoli 34, compresa quella di esercizio della pesca marittima, 74, e 74 ter del presente decreto.
6. I contribuenti che applicano l’imposta ai sensi del comma 1 non possono avvalersi della facolta’ di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell’imposta di cui ai commi 1, lettera c), e 2 dell’articolo 8 e al comma 2 degli articoli 8 bis e 9 e all’articolo 68, lettera a); le imprese manufatturiere che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto comma dell’articolo 74 sono tenute al pagamento della relativa imposta e devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che optano per l’applicazione dell’imposta nel modo normale nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente ovvero che esercitano tale opzione nella dichiarazione di inizio dell’ attivita’. L’opzione vale per tutte le attivita’ esercitate, salvo quanto disposto nel comma 5; essa ha effetto, fino a quando non e’ revocata e in ogni caso per almeno un triennio.
In vigore dal 30 aprile 1989 – con effetto dal 1 aprile 1979
Soppresso da: Legge del 30/12/1991 n. 413 Articolo 4
Nota: Ripristino Per l’applicabilita’ vedasi l’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 888/77.

 

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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