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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
4 Gennaio 1970

Disposizioni generali in materia di Sanzioni Amministrative per le violazioni di norme tributarie – Decreto Legislativo del 18 12 1997 n 472

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Norma: Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472 Disposizioni generali in materia di Sanzioni Amministrative per le
violazioni di norme tributarie

Sezione: Art. 11
Responsabili per la sanzione amministrativa.

Specifica:

Art. 11 Responsabili per la sanzione amministrativa.

In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 16
1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo e’ commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell’adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall’amministratore, anche di fatto, di societa’, associazione od ente, con o senza personalita’ giuridica, nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la societa’, l’associazione o l’ente nell’interesse dei quali ha agito l’autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti. Se la violazione non e’ commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all’applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non puo’ essere eseguita nei confronti dell’autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l’intero, la responsabilita’ prevista a carico della persona fisica, della societa’, dell’associazione o dell’ente. L’importo puo’ essere adeguato ai sensi dell’articolo 2, comma 4.
2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
3. Quando la violazione e’ commessa in concorso da due o piu’ persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la societa’, l’associazione o l’ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione piu’ grave.
4. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall’art. 16, comma 1, lett. d), n. 2 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158).
5. Il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella piu’ grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall’autore della violazione, nel limite previsto dall’articolo 11, comma 1, la responsabilita’ della persona fisica, della societa’, dell’associazione o dell’ente indicati nel comma 1 e’ limitata all’eventuale eccedenza.
6. La persona fisica, la societa’, l’associazione o l’ente indicati nel comma l possono assumere il debito dell’autore della violazione.
7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorche’ avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilita’ della persona fisica, della societa’ o dell’ente indicati nel comma 1.

 

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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