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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
30 Giugno 2020

Disposizioni comuni in materia di Accertamento delle Imposte sui Redditi – DPR del 29 09 1973 n 600 | Art. 71 – Art. 77

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Norma: DPR del 29/09/1973 n. 600 Disposizioni comuni in materia di Accertamento delle Imposte sui Redditi.

Sezione: Disposizioni transitorie e finali

Specifica: Art. 71 – Art. 77

Art. 71 Dichiarazioni e scritture contabili.
Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto e’ stabilito nei successivi articoli, si applicano per i periodi d’imposta che hanno inizio a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese le frazioni di esercizi o periodi di gestione di cui all’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.
Le scritture contabili relative ai periodi d’imposta nei quali ai fini delle imposte sui redditi non ne era obbligatoria la tenuta non sono soggette ad ispezioni ai fini dell’accertamento.
Le disposizioni degli articoli 46 e 56 si applicano anche per le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell’art. 27 del decreto indicato nel primo comma.
Le persone fisiche e le societa’ o associazioni di cui all’art. 6 devono presentare la dichiarazione, relativamente ai redditi posseduti nell’anno 1974, entro il 30 aprile 1975.
Sono prorogati al 15 maggio 1975 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati all’art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, aventi scadenza entro il 14 maggio 1975.
I sostituti d’imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell’art. 9, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell’anno 1974, entro il 15 aprile 1975.
Testo: in vigore dal 29/03/1975

Art. 72 Ritenuta sugli interessi delle obbligazioni.
Per le obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la ritenuta prevista nel primo comma dell’art. 26 si applica in misura pari al minore tra l’ammontare determinato a norma del detto articolo e l’ ammontare complessivo dell’imposta di ricchezza mobile e dell’imposta sulle obbligazioni, e delle relative addizionali, che avrebbero dovuto essere applicate secondo le disposizioni in vigore prima della data stessa. La rivalsa sara’ esercitata soltanto se, in precedenza, veniva effettivamente esercitata per le suddette imposte.
La ritenuta non si applica sugli interessi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti e dei mutui contratti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che fruiscono delle esenzioni previste dall’art. 37 e dal terzo comma dell’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Testo: in vigore dal 01/01/1974

Art. 73 Ritenuta sui dividendi.
Le disposizioni dell’art. 27, concernenti la ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dalle societa’ ivi indicate, si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
In quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e da altre norme emanate nell’esercizio della delega legislativa di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 29 dicembre 1962. n. 1745, e successive modificazioni, comprese quelle degli articoli 10-bis e 10-ter.
In caso di ritardo nelle comunicazioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, si applica il terzo comma dell’art. 54 del presente decreto.
Testo: in vigore dal 01/01/1974

Art. 74 Nominativita’ obbligatoria dei titoli azionari.
Le azioni di tutte le societa’ aventi sede nel territorio dello Stato devono essere nominative.
Le azioni al portatore emesse anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto devono essere presentate alla conversione in nominative entro il 31 dicembre 1974. Gli utili degli esercizi chiusi dopo l’entrata in vigore del presente decreto non possono essere pagati ai possessori di azioni al portatore che non risultino presentate per la conversione in nominative e sono soggetti alla ritenuta alla fonte a norma dell’art. 27 del presente decreto. Gli utili degli esercizi chiusi prima sono soggetti alla ritenuta nella misura del trenta per cento a titolo d’imposta.
Si applicano in quanto compatibili, salvo il disposto del precedente comma, le disposizioni degli artt. 6, 7, 8 e 13, primo comma, del regio decretolegge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e quelle del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, e successive modificazioni, intendendo sostituite le date del 30 giugno e dell’ 1 luglio 1942, stabilite in tale disposizioni, con quelle del 31 dicembre 1974 e dell’ 1 gennaio 1975.
Testo: in vigore dal 01/01/1974

Art. 75 Accordi internazionali.
Nell’applicazione delle disposizioni comcernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
Testo: in vigore dal 01/01/1974

Art. 76 Abrogazione.
Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, in quanto non sia diversamente stabilito con norma espressa, le disposizioni del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, e le disposizioni di altre leggi non compatibili con quelle del presente decreto.
Per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a tributi vigenti anteriormente alla data stessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accertamento e di sanzioni di cui al predetto testo unico.
Testo: in vigore dal 01/01/1974

Art. 77 Entrata in vigore.
Il presente decreto entra in vigore l’1 gennaio 1974.
Testo: in vigore dal 01/01/1974

 

Allegato A
In vigore dal 05/11/2013

Consultare il sito dell’Agenzia Delle Entrate
Allegato B.
In vigore dal 05/11/2013

Consultare il sito dell’Agenzia Delle Entrate

 

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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