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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
4 Gennaio 1970

Codice civile Libro quinto Del Lavoro R D 16 3 1942 n 262 | Capo XI Delle società costituite all’estero

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Norma: R. D. 16/3/1942 n. 262 Codice civile – Libro quinto – Del Lavoro

Sezione: Titolo V – Delle società (Artt.2247 – 2510)

Specifica: Capo XI Delle società costituite all’estero

Art.  2507 Rapporti con il diritto comunitario.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e’ effettuata in base ai princi’pi dell’ordinamento delle Comunita’ europee. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’art. 7, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

 

Art.  2508 Societa’ estere con sede secondaria nel territorio dello Stato.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Le societa’ costituite all’estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o piu’ sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicita’ degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri.

Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sede secondaria non puo’ essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove e’ situata la sede principale.

Le societa’ costituite all’estero sono altresi’ soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l’esercizio dell’impresa o che la subordinano all’osservanza di particolari condizioni.

Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di societa’ costituite all’estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall’articolo 2250; devono essere altresi’ indicati l’ufficio del registro delle imprese presso la quale e’ iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 7, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

 

Art.  2509 Societa’ estere di tipo diverso da quelle nazionali.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Le societa’ costituite all’estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della societa’ per azioni, per cio’ che riguarda gli obblighi relativi all’iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilita’ degli amministratori. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 7, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

 

Art.  2509 – bis Responsabilita’ in caso di inosservanza delle formalita’.
Testo: in vigore dal 01/01/2004

Fino all’adempimento delle formalita’ sopra indicate, coloro che agiscono in nome della societa’ rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.

 

Art.  2510 Societa’ con prevalenti interessi stranieri.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l’esercizio di determinate attivita’ da parte di societa’ nelle quali siano rappresentati interessi stranieri. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 7, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

 

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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