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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
4 Gennaio 1970

Codice civile Libro quinto Del Lavoro R D 16 3 1942 n 262 | Capo VI Della società in accomandita per azioni

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Norma: R. D. 16/3/1942 n. 262 Codice civile – Libro quinto – Del Lavoro

Sezione: Titolo V – Delle società (Artt.2247 – 2510)

Specifica: Capo VI Della società in accomandita per azioni

Art.  2452 Responsabilita’ e partecipazioni.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Nella societa’ in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta.
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 2, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

 

Art.  2453 Denominazione sociale.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La denominazione della societa’ e’ costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di societa’ in accomandita per azioni. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 2, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

 

Art.  2454 Norme applicabili.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Alla societa’ in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla societa’ per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 2, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

 

Art.  2455 Soci accomandatari.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.

I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della societa’ per azioni. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 2, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

 

Art.  2456 Revoca degli amministratori.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria della societa’ per azioni.

Se la revoca avviene senza giusta causa, l’amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 2, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

 

Art.  2457 Sostituzione degli amministratori.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’assemblea con la maggioranza indicata nell’articolo precedente provvede a sostituire l’amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralita’ di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.

Il nuovo amministratore assume la qualita’ di socio accomandatario dal momento dell’accettazione della nomina. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 2, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

 

Art.  2457 – bis Pubblicazione nel Bollettino delle societa’ per azioni e a responsabilita’ limitata e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo: soppresso dal 09/12/2000

Gli amministratori e, se la societa’ e’ in liquidazione, i liquidatori sono tenuti a richiedere la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa’ per azioni e a responsabilita’ limitata o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti e fatti per i quali l’una o l’altra pubblicazione sia prescritta dal presente codice nel termine di un mese dall’iscrizione o dal deposito dell’atto nel registro delle imprese, salvo che sia previsto un termine diverso.

 

Art.  2457 – ter Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese.
Testo: soppresso dal 01/01/2004

Gli atti per i quali il codice prescrive l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la societa’ non provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilita’ di averne conoscenza.

(Comma abrogato)

 

Art.  2458 Cessazione dall’ufficio di tutti i soci amministratori.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

In caso di cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori, la societa’ si scioglie se nel termine di centottanta giorni non si e’ provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.

Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
L’amministratore provvisorio non assume la qualita’ di socio accomandatario. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 2, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

 

Art.  2459 Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di responsabilita’.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell’assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l’esercizio dell’azione di responsabilita’. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 2, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

 

Art.  2460 Modificazioni dell’atto costitutivo.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere approvate dall’assemblea con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria della societa’ per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 2, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

 

Art.  2461 Responsabilita’ degli accomandatari verso i terzi.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La responsabilita’ dei soci accomandatari verso i terzi e’ regolata dall’articolo 2304.

Il socio accomandatario che cessa dall’ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della societa’ sorte posteriormente all’iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall’ufficio. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 2, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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