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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
4 Gennaio 1970

Codice civile Libro quinto Del Lavoro R D 16 3 1942 n 262 | Capo V Societa’ per azioni – Sezione VI Dell’assemblea

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Norma: R. D. 16/3/1942 n. 262 Codice civile – Libro quinto – Del Lavoro

Sezione: Titolo V – Delle società (Artt.2247 – 2510)

Specifica: Capo V Societa’ per azioni – Sezione VI Dell’assemblea

Art.  2363 Luogo di convocazione dell’assemblea.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’assemblea e’ convocata nel comune dove ha sede la societa’, se lo statuto non dispone diversamente.

L’assemblea e’ ordinaria o straordinaria. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

 

Art.  2364 Assemblea ordinaria nelle societa’ prive di consiglio di sorveglianza

In vigore dal 07/04/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 39 Articolo 37

Nelle societa’ prive di consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio;

2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non e’ stabilito dallo statuto;

4) delibera sulla responsabilita’ degli amministratori e dei sindaci;

5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonche’ sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilita’ di questi per gli atti compiuti;

6) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto puo’ prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di societa’ tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della societa’; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione.

 

Art.  2364 – bis Assemblea ordinaria nelle societa’ con consiglio di sorveglianza.

In vigore dal 07/04/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 39 Articolo 37

Nelle societa’ ove e’ previsto il consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria:

1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;

2) determina il compenso ad essi spettante, se non e’ stabilito nello statuto;

3) delibera sulla responsabilita’ dei consiglieri di sorveglianza;

4) delibera sulla distribuzione degli utili;

5) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

Si applica il secondo comma dell’articolo 2364.

 

Art.  2365 Assemblea straordinaria.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto puo’ attribuire alla competenza dell’organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della societa’, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l’articolo 2436. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’art. 1, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

 

Art.  2366 Formalita’ per la convocazione.

In vigore dal 17/07/2012

Modificato da: Decreto legislativo del 18/06/2012 n. 91 Articolo 1

Nota:
Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 18 giugno 2012 n. 91, vedasi quanto disposto dall’articolo 5, comma 1 del citato decreto legislativo n. 91 del 2012.

L’assemblea e’ convocata dall’amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

L’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per le societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalita’ di pubblicazione dell’avviso sono definite dalle leggi speciali.

Lo statuto delle societa’ che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio puo’, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea.

In mancanza delle formalita’ previste per la convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita, quando e’ rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti puo’ opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell’ipotesi di cui al comma precedente, dovra’ essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

 

Art.  2367 Convocazione su richiesta di soci.

In vigore dal 20/03/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 27 Articolo 1

Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l’assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell’assemblea, designando la persona che deve presiederla.

La convocazione su richiesta di soci non e’ ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

 

Art.  2368 Costituzione dell’assemblea e validita’ delle deliberazioni.

In vigore dal 20/03/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 27 Articolo 1

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell’assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari.

L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione.

 

Art.  2369 Seconda convocazione e convocazioni successive.

In vigore dal 17/07/2012

Modificato da: Decreto legislativo del 18/06/2012 n. 91 Articolo 1

Nota:
Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 18 giugno 2012 n. 91, vedasi quanto disposto dall’articolo 5, comma 1 del citato decreto legislativo n. 91 del 2012.

Se all’assemblea non e’ complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall’articolo precedente, l’assemblea deve essere nuovamente convocata. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle societa’, diverse dalle societa’ cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l’assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonche’ dell’articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l’assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo. Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze piu’ elevate per l’approvazione di talune deliberazioni.

Nell’avviso di convocazione dell’assemblea puo’ essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non puo’ aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non e’ indicato nell’avviso, l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell’articolo 2366 e’ ridotto ad otto giorni.

In seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l’assemblea straordinaria e’ regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Lo statuto puo’ richiedere maggioranze piu’ elevate, tranne che per l’approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.

Nelle societa’ che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e’ necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di piu’ di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell’oggetto sociale, la trasformazione della societa’, lo scioglimento anticipato, la proroga della societa’, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all’estero e l’emissione delle azioni di cui al secondo comma dell’articolo 2351.

Lo statuto puo’ prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell’assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.

Nelle societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’assemblea straordinaria e’ costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando e’ rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale piu’ elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

 

Art.  2369 – bis Assemblea straordinaria in terza convocazione.
Testo: soppresso dal 01/07/1998

L’assemblea straordinaria delle societa’ con azioni quotate in borsa, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare,puo’ essere nuovamente convocata entro trenta giorni. Il termine stabilito dal secondo comma dell’articolo 2366 e’ ridotto a otto giorni.

In terza convocazione l’assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu’ di un quinto del capitale sociale, a meno che l’atto costitutivo richieda una maggioranza piu’ elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell’Art. 2369, per quelle concernenti la riduzione del capitale, quando non siano imposte dalla legge, e per quelle di fusione e di scissione e’ tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu’ di un terzo del capitale sociale.

 

Art.  2370 Diritto d’intervento all’assemblea ed esercizio del voto

In vigore dal 20/03/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 27 Articolo 1

Possono intervenire all’assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell’avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l’assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.

Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all’iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all’assemblea o che hanno effettuato il deposito.

Lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea.

Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.

 

Art.  2371 Presidenza dell’assemblea.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’assemblea e’ presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente e’ assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell’assemblea verifica la regolarita’ della costituzione, accerta l’identita’ e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L’assistenza del segretario non e’ necessaria quando il verbale dell’assemblea e’ redatto da un notaio. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

 

Art.  2372 Rappresentanza nell’assemblea.

In vigore dal 20/03/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 27 Articolo 1

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell’assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2539.

 

Art.  2373 Conflitto d’interessi.

In vigore dal 20/03/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 27 Articolo 1

La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della societa’ e’ impugnabile a norma dell’articolo 2377 qualora possa recarle danno.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilita’. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilita’ dei consiglieri di sorveglianza.

 

Art.  2374 Rinvio dell’assemblea.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell’assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l’assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.

Questo diritto non puo’ esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

 

Art.  2375 Verbale delle deliberazioni dell’assemblea.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identita’ dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresi’ indicare le modalita’ e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.

Il verbale dell’assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

 

Art.  2376 Assemblee speciali.

In vigore dal 17/07/2012

Modificato da: Decreto legislativo del 18/06/2012 n. 91 Articolo 1

Nota:
Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 18 giugno 2012 n. 91, vedasi quanto disposto dall’articolo 5, comma 1 del citato decreto legislativo n. 91 del 2012.

Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell’assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione all’intervento e al voto nella relativa assemblea e’ disciplinata dalle leggi speciali.

 

Art.  2377 Annullabilita’ delle deliberazioni.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformita’ della legge e dell’atto sostitutivo (recte: costitutivo), vincolano tutti i soci, ancorche’ non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni che non sono prese in conformita’ della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.

L’impugnazione puo’ essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l’uno per mille del capitale sociale nelle societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto puo’ ridurre o escludere questo requisito. Per l’impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.

I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l’impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformita’ della deliberazione alla legge o allo statuto.

La deliberazione non puo’ essere annullata:

1) per la partecipazione all’assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell’assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;

2) per l’invalidita’ di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l’errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;

3) per l’incompletezza o l’inesattezza del verbale, salvo che impediscano l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validita’ della deliberazione.

L’impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa e’ soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall’iscrizione o, se e’ soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo.

L’annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilita’. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L’annullamento della deliberazione non puo’ aver luogo, se la deliberazione impugnata e’ sostituita con altra presa in conformita’ della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della societa’, e sul risarcimento dell’eventuale danno.

Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall’Art. 5, decreto legislativo 6 febbraio
2004, n. 37.

 

Art.  2378 Procedimento d’impugnazione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’impugnazione e’ proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la societa’ ha sede.

Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo dell’impugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo comma dell’articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell’esecuzione della deliberazione, non puo’ pronunciare l’annullamento e provvede sul risarcimento dell’eventuale danno, ove richiesto.

Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l’impugnante puo’ chiedere la sospensione dell’esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della societa’ convenuta, provvede sull’istanza con decreto motivato, che deve altresi’ contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonche’ la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.

Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la societa’ dalla sospensione dell’esecuzione della deliberazione; puo’ disporre in ogni momento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l’eventuale risarcimento dei danni. All’udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l’udienza.

Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del quarto comma dell’articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel sesto comma dell’articolo 2377.

I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull’impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall’Art. 5, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.

 

Art.  2379 Nullita’ delle deliberazioni.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Nei casi di mancata convocazione dell’assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilita’ o illiceita’ dell’oggetto la deliberazione puo’ essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi e’ soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea, se la deliberazione non e’ soggetta ne’ a iscrizione ne’ a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attivita’ illecite o impossibili.

Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l’invalidita’ puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d’irregolarita’ dell’avviso, se questo proviene da un componente dell’organo di amministrazione o di controllo della societa’ ed e’ idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell’assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed e’ sottoscritto dal presidente dell’assemblea, o dal presidente del consiglio d’amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.
Si applicano, in quanto compatibili, il settimo e ottavo comma
dell’articolo 2377. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall’Art. 5, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.

 

Art.  2379 – bis Sanatoria della nullita’.
Testo: in vigore dal 01/01/2004

L’impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non puo’ essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea.

L’invalidita’ della deliberazione per mancanza del verbale puo’ essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui e’ stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.

 

Art.  2379 – ter Invalidita’ delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni.
Testo: in vigore dal 01/01/2004

Nei casi previsti dall’articolo 2379 l’impugnativa dell’aumento di capitale, della riduzione del capitale ai sensi dell’articolo 2445 o della emissione di obbligazioni non puo’ essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale la deliberazione e’ stata anche parzialmente eseguita.

Nelle societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’invalidita’ della deliberazione di aumento del capitale non puo’ essere pronunciata dopo che a norma dell’articolo 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese l’attestazione che l’aumento e’ stato anche parzialmente eseguito; l’invalidita’ della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell’articolo 2445 o della deliberazione di emissione delle obbligazioni non puo’ essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi.

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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